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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3682
DDL0193-0014
Progetto di legge Camera n. 193 - testo presentato - (DDL13-193)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C193. TESTIPDL
...C193.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC193 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Disposizioni sulla democraticità
                        dei partiti).
       1.  I partiti politici regolano in piena autonomia,
  negli statuti e nei regolamenti interni, la propria
  organizzazione ed il proprio funzionamento nel rispetto dei
  seguenti princìpi:
         a)  chiunque ha diritto di iscriversi ai partiti
  politici, previa dichiarazione di accettazione da parte
  dell'organo competente a norma di statuto.  Le domande di
  iscrizione devono essere accettate o rigettate entro sessanta
 
                              Pag. 12
 
  giorni dalla presentazione.  Trascorso tale termine la domanda
  s'intende accolta;
         b)  deve in ogni caso essere consentita la
  formazione di maggioranze e minoranze sulle questioni inerenti
  la definizione degli indirizzi politici e delle decisioni
  relative a comportamenti politici;
         c)  deve essere in ogni caso assicurata, ove sia
  richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi
  collegiali, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice,
  delle minoranze costituitesi su mozioni politiche presentate
  nelle sedi di dibattito interno, che abbiano raccolto almeno
  il cinque per cento dei voti;
         d)  deve essere assicurata la rappresentanza delle
  minoranze, in proporzione alla consistenza organizzativa,
  nella designazione dei consigli di amministrazione delle
  fondazioni di cui all'articolo 1;
         e)  le risorse finanziarie disponibili per
  l'organizzazione dell'attività politica, risultanti dal
  bilancio preventivo predisposto dalle fondazioni, devono
  essere ripartite tra gli organi centrali e periferici in
  proporzione predeterminata.  Il rispetto di tale norma
  statutaria costituisce elemento di valutazione ai fini della
  verifica della corrispondenza del bilancio alle norme sul
  finanziamento pubblico contenute nella presente legge;
         f)  deve essere previsto che la scelta delle
  candidature dei partiti e movimenti per le elezioni a tutti i
  livelli avvenga mediante meccanismi di elezioni primarie a
  suffragio segreto.  Alle elezioni primarie possono partecipare
  gli iscritti nonché i cittadini che volontariamente, entro il
  31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono
  le elezioni, si siano iscritti in un registro di elettori del
  partito o movimento politico tenuto da un notaio indicato dal
  partito stesso.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-193 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0193 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=026 PAGFIN=0012 RIGFIN=034 UPAG=SI PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=019300 00 FASCIDC=13DDL0193 SORTNAV=0019300 000 00000 ZZDDLC193 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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