| (Disposizioni sulla democraticità
dei partiti).
1. I partiti politici regolano in piena autonomia,
negli statuti e nei regolamenti interni, la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento nel rispetto dei
seguenti princìpi:
a) chiunque ha diritto di iscriversi ai partiti
politici, previa dichiarazione di accettazione da parte
dell'organo competente a norma di statuto. Le domande di
iscrizione devono essere accettate o rigettate entro sessanta
Pag. 12
giorni dalla presentazione. Trascorso tale termine la domanda
s'intende accolta;
b) deve in ogni caso essere consentita la
formazione di maggioranze e minoranze sulle questioni inerenti
la definizione degli indirizzi politici e delle decisioni
relative a comportamenti politici;
c) deve essere in ogni caso assicurata, ove sia
richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi
collegiali, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice,
delle minoranze costituitesi su mozioni politiche presentate
nelle sedi di dibattito interno, che abbiano raccolto almeno
il cinque per cento dei voti;
d) deve essere assicurata la rappresentanza delle
minoranze, in proporzione alla consistenza organizzativa,
nella designazione dei consigli di amministrazione delle
fondazioni di cui all'articolo 1;
e) le risorse finanziarie disponibili per
l'organizzazione dell'attività politica, risultanti dal
bilancio preventivo predisposto dalle fondazioni, devono
essere ripartite tra gli organi centrali e periferici in
proporzione predeterminata. Il rispetto di tale norma
statutaria costituisce elemento di valutazione ai fini della
verifica della corrispondenza del bilancio alle norme sul
finanziamento pubblico contenute nella presente legge;
f) deve essere previsto che la scelta delle
candidature dei partiti e movimenti per le elezioni a tutti i
livelli avvenga mediante meccanismi di elezioni primarie a
suffragio segreto. Alle elezioni primarie possono partecipare
gli iscritti nonché i cittadini che volontariamente, entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono
le elezioni, si siano iscritti in un registro di elettori del
partito o movimento politico tenuto da un notaio indicato dal
partito stesso.
| |