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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3684
DDL0194-0002
Progetto di legge Camera n. 194 - testo presentato - (DDL13-194)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C194. TESTIPDL
...C194.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC194 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'istituto del  referendum,
  che ha avuto una grande nobiltà nella vita politica
  italiana (si pensi a quelli sul divorzio e sull'aborto) è
  stato via via utilizzato non più per finalità confermative o
  abrogative di una determinata legge, ma anche di fatto per
  finalità manipolative.  Ma il punto che oggi più si discute
  riguarda l'eterogeneità ed il numero dei  referendum
  presentati con il rischio sia di disorientare i cittadini
  che di contribuire ad una possibile crisi di rigetto di fronte
  ad una serie continua e ripetitiva di chiamate alle urne.
     L'abuso dell'istituto referendario potrebbe quindi portare
  ad una sua limitazione suscettibile di avere effetti negativi
  sulla democrazia.  In quest'ottica la proposta da taluni
  formulata di un sostanziale aumento delle firme necessarie per
  promuovere il  referendum  potrebbe avere l'effetto di
  restringere soltanto ai grandi apparati politici la
  possibilità di fatto di provocare il  referendum,  con un
  risultato negativo per la democrazia diretta.
     La presente proposta di legge costituzionale intende
  riformare la disciplina referendaria nel senso che qualora
  presso una delle Camere fosse presentato un progetto
  legislativo di riforma della materia oggetto di  referendum
  in stato di avanzato esame, una maggioranza assoluta e
  qualificata di parlamentari potrebbe chiedere la sospensione
  della consultazione popolare in modo da concludere l' iter
  parlamentare della legge in oggetto.
     In tal modo rimarrebbe sostanzialmente invariata la
  possibilità di promuovere i  referendum  e quindi la
  portata democratica dell'istituto, il Parlamento verrebbe
  rivalutato nella sua capacità di iniziativa, nella sua
 
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  funzione rappresentativa e nella sua dignità, senza dover
  essere preda del facile ostruzionismo di una minoranza.  La
  prima condizione necessaria per applicare la sospensione
  referendaria deve essere lo stato avanzato dell' iter
  parlamentare della legge che modifica la materia oggetto di
  referendum  che dovrà essere già stata approvata da una
  delle due Camere.  La seconda condizione necessaria è la
  richiesta di sospensione da parte di una maggioranza di almeno
  la metà più uno dei componenti dell'altra Camera.
     Il Presidente della Repubblica può, quindi, sentiti i
  Presidenti delle due Camere, rinviare l'indizione del
  referendum  fino al turno referendario successivo.  Nel
  caso in cui il Parlamento non riuscisse a legiferare, il
  referendum  stesso si svolgerebbe immancabilmente nel
  turno referendario successivo, senza aggravi di spese per la
  collettività.
     La presente proposta di legge costituzionale si basa su
  un'idea che si fonda, per estensione, sulla base concettuale
  di quel dettato normativo che prevede la possibilità per il
  Presidente della Repubblica di sospendere per un tempo
  definito l'esecutività dell'eventuale voto abrogativo
  referendario per lasciare la possibilità al Parlamento di
  legiferare sui suoi effetti.
     Si tratta in definitiva di una proposta che, ridando ruolo
  al Parlamento, restituirebbe al  referendum  la sua
  originaria funzione che è quella dell'estrema possibilità di
  ricorso alla reale volontà popolare.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-194 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0194 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=019400 00 FASCIDC=13DDL0194 SORTNAV=0019400 000 00000 ZZDDLC194 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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