| 1. Qualora un progetto di legge concernente materie
oggetto di richiesta di referendum abrogativo già
dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale sia stato
approvato da una delle Camere, l'altra Camera può, su
richiesta scritta di metà più uno dei componenti, chiedere al
Presidente della Repubblica di ritardare la indizione del
referendum al fine di consentire l'approvazione
definitiva del progetto di legge.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 il Presidente della
Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, rinviare con proprio decreto,
l'indizione del referendum al primo turno utile previsto
dal primo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970,
n. 352.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 il progetto di
legge di cui al comma 1 sia definitivamente approvato,
l'Ufficio centrale per il referendum, qualora ritenga
che le nuove disposizioni rendano inutile la consultazione
referendaria, dichiara che le relative operazioni non hanno
più corso.
4. Nel caso contrario, il Presidente della Repubblica,
d'ufficio o su comunicazione dell'Ufficio centrale per il
referendum, indice con proprio decreto il referendum,
fissando la data di convocazione degli elettori in una
domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
5. Il referendum sospeso non può essere
ulteriormente rinviato.
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