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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3687
DDL0195-0002
Progetto di legge Camera n. 195 - testo presentato - (DDL13-195)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C195. TESTIPDL
...C195.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC195 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni abbiamo
  spesso assistito a dolorosi episodi di gravissimi e spesso
  mortali incidenti nelle piscine.  In considerazione di ciò,
  diventa necessità improcrastinabile prevenire tali incidenti,
  che sono in proporzione maggiori degli incidenti che si
  possono verificare addirittura in relazione alla circolazione
  stradale (con un rapporto di 4 a 1), considerato il tempo che
  ciascuno passa in acqua rispetto a quello che trascorre in
  automobile, e si rende necessario anche in Italia, come
  d'altronde è già avvenuto in altri Paesi, vedi il Canada e gli
  USA, giungere ad un inquadramento legislativo della materia
  della sicurezza nelle piscine che detti norme più idonee
  rispetto alle attuali, rafforzando inoltre le capacità
  sanzionatorie degli enti addetti alla vigilanza, e superando
  qualsiasi dubbio e differenziazione speciosa tra piscine a
  gestione privata o pubblica in qualunque modo aperte al
  pubblico.
     Riteniamo infatti che non aver mai legiferato in materia
  di sicurezza nelle piscine, ma aver limitato gli interventi
  normativi a circolari (n. 16 del 15 febbraio 1951 Ministero
  dell'interno - circolare n. 128 del 16 luglio 1971 Ministero
  della sanità) lasciando alle autonomie locali i compiti
  applicativi delle circolari in oggetto e la "segnalazione di
  eventuali difficoltà incontrate" non abbia determinato e non
  determini un quadro uniforme di amplificazioni dei più
  limitati contenuti delle circolari stesse, relativamente alle
  norme di sicurezza, né una situazione schiva da rischi per gli
 
                               Pag. 2
 
  interventi, derivandone per ciò da tutto un giudizio di grave
  carenza di norme di sicurezza in acqua nelle attuali
  disposizioni in quanto si parla solo di chi è impegnato nel
  servizio di salvataggio, ignorando le caratteristiche di
  sicurezza dell'ambiente-piscina nelle quali l'assistente
  bagnante opera.
     E' inoltre da rilevare che le disposizioni suddette non
  derivano da norme cogenti di legge; né sono previste sanzioni
  in caso di mancata applicazione (se non quelle derivanti dal
  non rispetto delle norme del codice civile e del codice
  penale) con la conseguenza di determinare poca chiarezza sul
  piano interpretativo per cui spesso anche i servizi di
  salvataggio sono espletati in modo e in numero insufficiente,
  prevalendo sui problemi della sicurezza dell'utente le
  difficoltà economiche del gestore pubblico o privato con le
  gravi conseguenze che spesso, purtroppo, ne derivano.
     Pertanto aprire anche in Italia come già è stato fatto in
  altri civilissimi Paesi, un capitolo nella legislazione
  italiana, per prevenire tante drammatiche ed assurde evenienze
  che oggi pesano nel bilancio di vita di molte famiglie
  italiane e che costituiscono un pericolo sempre presente per
  tanti giovani che si avviano per diletto alle attività
  natatorie, è un passo doveroso, è un atto necessario ed è un
  atto di giustizia.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-195 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0195 TOTPAG=0008 TOTDOC=0015 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=019500 00 FASCIDC=13DDL0195 SORTNAV=0019500 000 00000 ZZDDLC195 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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