| (Finalità della legge).
1. Con la presente legge vengono disciplinati i
requisiti che le piscine pubbliche, o comunque aperte al
pubblico, devono possedere allo scopo di garantire la
sicurezza dei bagnanti.
2. Si intende per piscina, ai fini della presente legge,
un impianto, costituito da una o più vasche contenenti acqua e
da servizi accessori, per lo svolgimento di attività
acquatiche con finalità didattiche, agonistiche o
ricreative.
3. L'acqua delle vasche deve essere trattata a norma delle
vigenti disposizioni igienico-sanitarie.
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