| (Servizio di sorveglianza e di salvataggio).
1. Ogni postazione di cui all'articolo 2 deve essere
presidiata durante l'orario di apertuta della piscina da un
assistente bagnante, con lo specifico ed unico incarico della
sorveglianza e del salvataggio dei bagnanti.
2. Per ogni vasca, al servizio di salvataggio devono
essere comunque addetti un numero minimo di assistenti
bagnanti pari al numero della postazioni più uno, per turno di
lavoro mattutino, e altrettanti per turno di lavoro
pomeridiano.
3. Gli assistenti bagnanti di cui al presente articolo
devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata
dalla Federazione italiana nuoto.
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