| (Numero massimo dei bagnanti e
recinzione delle vasche).
1. A ciascuna vasca può essere contemporaneamente ammesso
un numero di bagnanti non superiore ad un terzo dei metri
quadrati di superficie della vasca.
2. Ai fini di cui al comma 1, le vasche devono essere
munite, lungo tutto il loro perimetro, di una recinzione alta
metri 1,50 e distante dai tre ai cinque metri dal bordo della
vasca.
3. Si accede alla zona vasca da due o più passaggi
praticati lungo la recinzione e muniti di meccanismi di blocco
automatico quando sia raggiunto il numero di bagnanti
consentito. L'uscita dalla zona vasca avviene attraverso altri
due o più passaggi lungo la recinzione, muniti di meccanismi
sincronizzati con quelli di entrata ai fini della costante
verifica del numero delle presenze.
4. Gli assistenti bagnanti hanno in dotazione strumenti di
continuativa lettura del numero dei bagnanti presenti nella
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zona vasca e curano il regolare funzionamento di rilevazione
di cui al presente articolo.
5. Nel caso di temporaneo guasto dei meccanismi di cui al
comma 4 e fino alla tempestiva riparazione, gli assistenti
bagnanti effettuano a vista i controlli necessari ad impedire
un flusso di bagnanti superiore al limite stabilito e vietano
gli accessi alla zona oltre tale limite.
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