| (Pronto soccorso).
1. Ogni piscina deve disporre di un locale facilmente
accessibile adiacente alle vasche, adeguatamente attrezzato
per le cure di pronto soccorso e in particolare per il
trattamento di eventi traumatici o asfittici.
2. L'attrezzatura di pronto soccorso è a spese del gestore
e deve comprendere un lettuccio da visita pieghevole, un
contenitore a bassa pressione per 02 (5atm), un ambu, 30
cannule, un apribocca, 10 lacci emostatici, una cassetta di
materiale di medicazione vario. La presenza di medicinali e le
relative qualità e quantità è decisa dal medico eventualmente
addetto o, in mancanza, dal competente servizio dell'unità
sanitaria locale.
3. Nel locale attrezzato per il pronto soccorso deve
essere disponibile un telefono e l'elenco aggiornato con i
relativi recapiti telefonici, di tutti i centri di
rianimazione mobili attrezzati e degli ospedali con centro di
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rianimazione, con gli uni e gli altri dei quali sia utile
comunicare.
4. L'attrezzatura di pronto soccorso è utilizzata dal
personale sanitario e dagli assistenti bagnanti, secondo le
rispettive competenze. L'unità sanitaria locale
territorialmente competente organizza ogni anno appositi corsi
di aggiornamento.
5. Il direttore della piscina risponde della sostituzione
del materiale di pronto soccorso, nel caso di deterioramento o
consumo.
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