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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3696
DDL0195-0011
Progetto di legge Camera n. 195 - testo presentato - (DDL13-195)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C195. TESTIPDL
...C195.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC195 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Attrezzatura di salvataggio).
     1.  Ogni piscina deve disporre di una o più attrezzature di
  salvataggio pronte all'uso, ciascuna delle quali sistemata in
  idoneo contenitore facilmente accessibile e collocato in
  prossimità delle postazioni degli assistenti bagnanti, in modo
  da consentire la immediata utilizzazione che si renda
  necessaria.
     2.  Sulle pareti dei contenitori devono essere trascritte,
  ben visibili e comprensibili, le istruzioni per l'uso e la
  seguente dicitura: "Attrezzatura di salvataggio.  Vietato
  manomettere, spostare o usare se non ai fini del
  salvataggio".
     3.  Ciascuna attrezzatura di salvataggio deve comprendere:
  una boa galleggiante di forma circolare, con diametro di cm.
  40, alla quale sia fissata una fune di manila lunga metri 20 e
  con sezione di circa cm. 6; una pertica salvagente a uncino
  con le estremità smussate, lunga almeno metri 4; una cima
  libera in fune, con sezione di circa cm. 6, lunga una volta e
  mezzo la massima lunghezza della vasca.
     4.  Le attrezzature di salvataggio devono essere nel numero
  di una per ogni metri quadrati 200 di superficie di vasca o
  frazione eccedente e comunque nel numero di una per ogni vasca
  della piscina.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-195 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0195 TOTPAG=0008 TOTDOC=0015 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=012 PAGFIN=0007 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=019500 00 FASCIDC=13DDL0195 SORTNAV=0019500 000 00000 ZZDDLC195 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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