| (Attrezzatura di salvataggio).
1. Ogni piscina deve disporre di una o più attrezzature di
salvataggio pronte all'uso, ciascuna delle quali sistemata in
idoneo contenitore facilmente accessibile e collocato in
prossimità delle postazioni degli assistenti bagnanti, in modo
da consentire la immediata utilizzazione che si renda
necessaria.
2. Sulle pareti dei contenitori devono essere trascritte,
ben visibili e comprensibili, le istruzioni per l'uso e la
seguente dicitura: "Attrezzatura di salvataggio. Vietato
manomettere, spostare o usare se non ai fini del
salvataggio".
3. Ciascuna attrezzatura di salvataggio deve comprendere:
una boa galleggiante di forma circolare, con diametro di cm.
40, alla quale sia fissata una fune di manila lunga metri 20 e
con sezione di circa cm. 6; una pertica salvagente a uncino
con le estremità smussate, lunga almeno metri 4; una cima
libera in fune, con sezione di circa cm. 6, lunga una volta e
mezzo la massima lunghezza della vasca.
4. Le attrezzature di salvataggio devono essere nel numero
di una per ogni metri quadrati 200 di superficie di vasca o
frazione eccedente e comunque nel numero di una per ogni vasca
della piscina.
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