| (Sanzioni).
1. Il prefetto, anche su proposta della competente unità
sanitaria locale, dispone la chiusura della piscina fino a tre
mesi, nel caso di inosservanza delle norme di sicurezza di cui
alla presente legge.
2. Qualora non diversamente disposto dalla legge
regionale, le stesse sanzioni di cui al comma 1 possono essere
applicate con decreto del presidente della giunta regionale,
su proposta della competente unità sanitaria locale, nel caso
di violazione delle norme igienico-sanitarie.
3. Sono comunque fatte salve le responsabilità penali,
civili ed amministrative, ai sensi delle vigenti norme.
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