| Onorevoli Deputati! - In base a quanto previsto
dall'articolo 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n.
205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio
1990, n. 172, ricorre a fine maggio la scadenza dei Comitati
degli italiani all'estero (COMITES) che furono eletti nel
1991.
Se le elezioni per il loro rinnovo si svolgessero nel mese
di giugno l'adozione delle relative predisposizioni
coinciderebbe sia con il periodo elettorale per le elezioni
del 21 aprile prossimo, sia con quello delle elezioni del
successivo 16 giugno per l'Assemblea regionale siciliana, in
occasione delle quali si verifica tradizionalmente un forte
rientro di connazionali residenti nei Paesi europei.
E' un dato di fatto che per tali scadenze le strutture
consolari, già carenti di personale e di mezzi a causa delle
restrizioni poste dalla legge finanziaria e gravate da compiti
aggiuntivi loro assegnati da leggi recenti (ad esempio per
l'attuazione degli Accordi di Schengen), oltre che dai
problemi di aggiornamento dell'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE), si troverebbero a dover
fronteggiare, contemporaneamente agli adempimenti per le
elezioni politiche e regionali siciliane, anche quelli
relativi allo svolgimento delle elezioni dei COMITES, con il
rischio di una partecipazione a queste ultime ancor più
limitata di quella constatata in passato.
Pag. 2
Alle medesime motivazioni si è per parte sua appellato il
comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani
all'estero (CGIE) nell'approvare il 26 febbraio scorso una
mozione richiedente la proroga del mandato dei COMITES e
quindi, per il rinnovo dei loro componenti, un rinvio dello
svolgimento delle elezioni di dodici mesi al massimo. Ciò non
comporterebbe comunque variazioni all'applicazione del
disposto dell'articolo 16 della citata legge 8 maggio 1985, n.
205, relativo all'indizione delle elezioni tre mesi prima
della data del loro svolgimento.
In considerazione di quanto sopra, il presente
decreto-legge stabilisce al comma 1 dell'articolo 1 lo
spostamento di un anno delle elezioni dei COMITES ed al comma
2 del medesimo articolo la permanenza in carica dei COMITES e
del CGIE fino all'entrata in funzione dei nuovi componenti.
| |