Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


370
DDL0022-0002
Progetto di legge Camera n. 22 - testo presentato - (DDL13-22)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C22. TESTIPDL
...C22.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC22 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - In base a quanto previsto
  dall'articolo 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n.
  205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio
  1990, n. 172, ricorre a fine maggio la scadenza dei Comitati
  degli italiani all'estero (COMITES) che furono eletti nel
  1991.
     Se le elezioni per il loro rinnovo si svolgessero nel mese
  di giugno l'adozione delle relative predisposizioni
  coinciderebbe sia con il periodo elettorale per le elezioni
  del 21 aprile prossimo, sia con quello delle elezioni del
  successivo 16 giugno per l'Assemblea regionale siciliana, in
  occasione delle quali si verifica tradizionalmente un forte
  rientro di connazionali residenti nei Paesi europei.
     E' un dato di fatto che per tali scadenze le strutture
  consolari, già carenti di personale e di mezzi a causa delle
  restrizioni poste dalla legge finanziaria e gravate da compiti
  aggiuntivi loro assegnati da leggi recenti (ad esempio per
  l'attuazione degli Accordi di Schengen), oltre che dai
  problemi di aggiornamento dell'Anagrafe degli italiani
  residenti all'estero (AIRE), si troverebbero a dover
  fronteggiare, contemporaneamente agli adempimenti per le
  elezioni politiche e regionali siciliane, anche quelli
  relativi allo svolgimento delle elezioni dei COMITES, con il
  rischio di una partecipazione a queste ultime ancor più
  limitata di quella constatata in passato.
 
                               Pag. 2
 
     Alle medesime motivazioni si è per parte sua appellato il
  comitato di presidenza del Consiglio generale degli italiani
  all'estero (CGIE) nell'approvare il 26 febbraio scorso una
  mozione richiedente la proroga del mandato dei COMITES e
  quindi, per il rinnovo dei loro componenti, un rinvio dello
  svolgimento delle elezioni di dodici mesi al massimo.  Ciò non
  comporterebbe comunque variazioni all'applicazione del
  disposto dell'articolo 16 della citata legge 8 maggio 1985, n.
  205, relativo all'indizione delle elezioni tre mesi prima
  della data del loro svolgimento.
     In considerazione di quanto sopra, il presente
  decreto-legge stabilisce al comma 1 dell'articolo 1 lo
  spostamento di un anno delle elezioni dei COMITES ed al comma
  2 del medesimo articolo la permanenza in carica dei COMITES e
  del CGIE fino all'entrata in funzione dei nuovi componenti.
 
DATA=960327 FASCID=DDL13-22 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0022 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0002 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=002200 00 FASCIDC=13DDL0022 SORTNAV=0002200 000 00000 ZZDDLC22 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati