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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3702
DDL0196-0002
Progetto di legge Camera n. 196 - testo presentato - (DDL13-196)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C196. TESTIPDL
...C196.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC196 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si
  propone l'introduzione di alcune modifiche alle norme della
  Costituzione relative all'elezione ed ai poteri del Presidente
  della Repubblica.
     La proposta si collega alla contemporanea iniziativa
  assunta dal proponente per l'introduzione del sistema
  maggioritario a doppio turno per l'elezione del Senato della
  Repubblica e della Camera dei deputati e riprende i contenuti,
  modificandoli e integrandoli, della proposta di legge A.C. n.
  3199, XII legislatura del 3 ottobre 1995.
     E' convincimento che ha trovato autorevoli riscontri nella
  dottrina e in commentatori politici e che si ritiene possa
  incontrare anche il consenso di raggruppamenti politici
  presenti in Parlamento, che la forma di governo del nostro
  Stato possa ritrovare un corretto assetto anche in termini di
  governabilità oltre che di rappresentatività democratica ove
  il Parlamento possa esprimere maggioranze stabili di governo
  (obiettivo che dovrebbe essere assicurato dal sistema
  elettorale maggioritario che si propone con la citata proposta
  di legge atto Camera n. 197) e nel contempo con un
  rafforzamento del ruolo del Presidente della Repubblica sia
  mediante l'ampliamento dei suoi poteri, sia attraverso la sua
  elezione diretta.
     D'altronde è convinzione diffusa che la figura del Capo
  dello Stato, delineata dalla Costituzione in maniera
  incompiuta e con qualche ambiguità, sia stata ridefinita con
  il concorso di convenzioni, di prassi e dell'influenza della
 
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  personalità di chi ha rivestito la carica.  In tale evoluzione,
  il ruolo del Presidente della Repubblica è certamente
  cresciuto, con l'acquisizione di poteri decisionali - fondati
  più sull'autorevolezza della carica che sulla sanzione
  giuridica - che lo hanno posto al centro dei rapporti fra gli
  organi costituzionali.
     Il naturale sviluppo della evoluzione della figura
  presidenziale si colloca, secondo una considerazione oggi
  condivisa dai più, nella direzione della sua legittimazione
  dalla sovranità popolare, attraverso l'elezione diretta.  Ciò
  appare inoltre conforme al disegno complessivo di riassetto
  dei poteri costituzionali, e più genericamente dei poteri
  pubblici, che sta emergendo, non senza esitazioni e
  contraddizioni, dalle riforme degli ultimi anni.
     Si tratta quindi di una proposta di riforma che muove dal
  riconoscimento dell'opportunità, nell'attuale fase storica e
  nel quadro di un processo evolutivo, di procedere per
  modifiche limitate del testo costituzionale, volte ad
  adeguare, di volta in volta, il disegno normativo fondamentale
  alle esigenze che emergono dalla trasformazione e dal
  progressivo assestamento del quadro complessivo.
     Ciò significa prendere concretamente atto delle
  aspettative immediate, senza tuttavia rinunciare alla
  possibilità di una riforma di ampio respiro, della quale
  questa proposta normativa - come altre  in itinere  o in
  fase di studio - inizia peraltro a prefigurare gli esiti;
  riforme di più ampio respiro che saranno possibili solo quando
  emergerà con maggiore chiarezza il disegno di riassetto
  complessivo dello Stato, in particolare con riferimento alla
  dibattuta questione dell'evoluzione verso modelli federali.
     D'altra parte, il tessuto normativo costituzionale, che
  fino ad oggi ha sorretto la richiamata evoluzione, ha
  dimostrato una considerevole capacità di adattamento, proprio
  per la flessibilità ed il ridotto grado di definizione del
  testo originario, pur garantendo da eccessi che potessero
  rompere l'armonia dell'assetto complessivo dei poteri
  costituzionali.
     Nonostante ciò, la modifica proposta si dimostra
  necessaria nell'ambito del tentativo di riequilibrare
  l'assetto costituzionale come sta, mano a mano, formandosi.
     L'introduzione del sistema maggioritario comporta infatti
  la creazione di una linea di omogeneità politica fra
  l'esecutivo ed il Parlamento, che se da un lato,
  tendenzialmente, dovrebbe assicurare una maggiore
  governabilità, dall'altro, attenua la connotazione del
  Parlamento come potere distinto rispetto al Governo ed in
  grado di costituirne un effettivo contrappeso.
     In questo quadro si situa il nuovo ruolo assunto dal
  Presidente della Repubblica, che in un sistema nel quale non
  si può prescindere da un effettivo bilanciamento dei poteri,
  consiste nel distinguersi, eventualmente contrapporsi ed in
  ogni caso condizionare l' unicum  costituito dal continuo
  potere esecutivo-Parlamento.
     Con la modifica proposta, il Presidente della Repubblica
  viene eletto a suffragio universale e diretto.
     La formula elettorale prevede l'elezione a doppio turno
  nel caso in cui al primo turno nessun candidato raggiunga la
  maggioranza assoluta dei voti.  La definizione puntuale del
  meccanismo di elezione è ovviamente rimessa alla legge.  Si è
  infatti preferito definire con procedure di revisione
  costituzionale solo gli aspetti essenziali e di rilievo
  costituzionale del procedimento elettorale.
     Per quanto concerne i requisiti di eleggibilità è stata
  mantenuta inalterata la previsione oggi vigente (articolo 84
  della Costituzione).  Si è invece introdotto il principio della
  impossibilità della rielezione per un secondo mandato, in
  considerazione della durata della carica, che resta fissata in
  sette anni.
     A questo proposito, può rilevarsi che il periodo di tempo
  previsto, superiore alla durata normale delle Camere, assolve
  ad una funzione ulteriore, rispetto a quella originaria, che
  era sostanzialmente quella di consolidare l'indipendenza del
  Capo dello Stato nei confronti della volontà della maggioranza
  che lo ha eletto.
     Lo sfasamento temporale fra i mandati risponde infatti ad
  una esigenza di bilanciamento dei poteri, potendo Parlamento e
 
                               Pag. 3
 
  Presidenza essere espressione di maggioranze elettorali
  diverse, ed al tempo stesso di garanzia della minoranza.  Si
  è inoltre ritenuta rilevante l'introduzione di alcune
  prescrizioni fondamentali sulla presentazione delle
  candidature, per le quali si richiede la sottoscrizione di
  almeno cinquantamila elettori o di cinquanta membri del
  Parlamento.
     Il nucleo fondamentale dei poteri del Presidente resta
  sostanzialmente inalterato, con l'introduzione di poche
  innovazioni, giustificate dal diverso modo di legittimazione
  alla carica.
     Si è poi ritenuto opportuno introdurre una più puntuale
  definizione dei poteri di scioglimento delle Camere.  Ai sensi
  dell'articolo 88 della Costituzione risultante dalla modifica
  proposta, lo scioglimento è anzitutto possibile nel caso in
  cui sia accertata l'incapacità di assicurare una adeguata
  funzionalità dell'organo parlamentare.  In tale ipotesi rientra
  ovviamente il caso in cui non si riesce a garantire la
  formazione di alcun Governo.  E' poi possibile lo scioglimento
  cosiddetto tecnico, per l'ipotesi in cui entrino in vigore
  disposizioni di revisione costituzionale o riforme legislative
  a rilevanza costituzionale, come quelle che riguardano il
  procedimento elettorale, che incidono sulla struttura e sulle
  modalità di formazione del Parlamento.
     E' poi stato previsto un caso di scioglimento che consegue
  doverosamente ad una iniziativa dello stesso Parlamento:
  quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una
  Camera il Presidente è tenuto a sciogliere entrambe le
  Camere.
     Conformemente alla connotazione assunta dalla figura del
  Capo dello Stato con l'elezione diretta, è parso
  indispensabile prevedere la partecipazione del Presidente
  della Repubblica ai procedimenti di nomina delle cosiddette
  autorità nazionali di garanzia.  Si tratta infatti di un
  modello che ha avuto una rapida diffusione nel nostro
  ordinamento e che è destinato a divenire la modalità
  privilegiata e più corretta di intervento pubblico nei settori
  più sensibili della vita civile, alternativo al modello
  tradizionale dell'intervento diretto dello Stato
  nell'economia, oggi in via di superamento.  Fra le condizioni
  per il corretto funzionamento del modello dell'autorità di
  garanzia, è necessario assicurare la indipendenza dell'organo
  e la neutralità nell'esercizio delle sue funzioni.  Si ritiene
  pertanto introdurre un principio che riservi al Capo dello
  Stato la partecipazione, secondo modalità previste dalla
  legge, nella nomina delle autorità indicate, proprio allo
  scopo di rafforzarne l'indipendenza dalle maggioranze
  politiche.
     Infine, si è introdotta una disciplina esplicita della
  revoca dei singoli ministri che può avvenire per decisione del
  Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
  Consiglio dei ministri.
     Il nuovo procedimento di elezione del Presidente della
  Repubblica, allo scopo di costituire un momento di positiva
  riforma e non di crisi dell'attuale assetto costituzionale,
  entra in vigore alla scadenza del mandato del Presidente in
  carica.
 
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