| 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni e non può essere rieletto.
L'elezione è indetta dal Presidente della Camera dei
deputati e si svolge nei trenta giorni anteriori alla scadenza
del termine. Qualora il procedimento elettorale non possa
concludersi entro la data di scadenza del mandato in corso,
sono prorogati i poteri del Presidente in carica fino
all'insediamento del nuovo Presidente.
In caso di morte, di dimissioni o di impedimento
permanente, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica
si svolge entro sessanta giorni che decorrono dall'evento, o
dalla data in cui le dimissioni sono comunicate al Presidente
della Camera dei deputati o dalla data in cui l'impedimento
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permanente è dichiarato concordemente dai Presidenti delle
Camere".
2. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è
abrogato.
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