| Onorevoli Colleghi! - Le riforme elettorali conseguenti
al referendum del 18 aprile 1993 non hanno che
parzialmente risolto i problemi delle disfunzioni del sistema
istituzionale italiano, anzi meglio del sistema
politico-istituzionale del nostro Paese.
Ha scritto Giovanni Sartori: "Il sistema maggioritario a
un turno utilizzato nel '94 non ha funzionato. La promessa dei
suoi fautori era che il maggioritario avrebbe ridotto il
numero dei partiti e, addirittura, promosso il bipartitismo.
Invece la frammentazione del sistema partitico è semmai
cresciuta". A questo stato di cose Sartori contrappone "il
doppio turno (che) elimina il gioco distorcente dei ricatti al
buio, riduce "democraticamente" il numero dei partiti, e
riduce anche drasticamente (rispetto al monoturno) il gioco
delle desistenze".
Con la presente proposta di legge si propone l'adozione
del sistema elettorale cosiddetto "a doppio turno", conosciuto
da altri ordinamenti ove ha dimostrato sicura validità
determinando rilevanti effetti di equilibrio del sistema
politico e conosciuto anche dalla nostra legislazione ove è
stato adottato per le elezioni dei sindaci, dimostrando anche
in questo caso la sua capacità di dar vita ad assetti
istituzionali stabili.
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D'altronde è a tutti noto come un sistema elettorale
maggioritario a doppio turno abbia l'effetto di contemperare
l'esigenza di consentire al corpo elettorale una scelta netta
con la contrapposta istanza di assicurare una sufficiente
presenza politica ai diversi raggruppamenti e partiti politici
presenti nella società. Questi ultimi possono presentarsi in
posizioni tra loro contrapposte al primo turno del confronto
elettorale e per quelli di essi che non hanno raggiunto la
possibilità di accedere al secondo turno, fa convergere le
loro preferenze su uno dei candidati che tale possibilità
hanno invece ottenuto. In tal modo, la scelta dell'elettore
premia uno solo dei candidati che si sono presentati, il che
testimonia la natura maggioritaria del sistema elettorale, ma
a tale risultato si giunge attraverso un percorso che da
iniziali contrapposizioni consente successive aggregazioni
garantendo anche - sia pure nei limiti detti - l'individualità
delle diverse formazioni politiche.
Onorevoli colleghi, è peraltro altresì noto che dei
sistemi elettorali maggioritari a doppio turno se ne conoscono
più versioni; la proposta di legge che si sottopone alla
vostra attenzione opera una scelta difforme da quella che
trova ordinaria applicazione nella legge elettorale francese e
si avvicina invece alla soluzione proposta per l'elezione dei
sindaci. Infatti al secondo turno non sono ammessi tutti i
candidati che abbiano raggiunto la soglia di ammissione
prefissata, ma soltanto i due che hanno ottenuto il maggior
numero di voti e, in caso di rinuncia di uno o entrambi di
essi, i candidati che seguono nella graduatoria, sempre
peraltro limitando la competizione che si svolge al secondo
turno a soli due candidati. Si è preferita questa soluzione
perché è intendimento dei proponenti di accentuare i profili
maggioritari del sistema elettorale con lo scopo di promuovere
una più sollecita aggregazione delle forze politiche superando
l'attuale eccessiva frammentazione. E' scelta - come è
naturale avvenga ogni qual volta si discute di riforma
elettorale - eminentemente rivolta alla coscienza e alla
sensibilità politica di ciascuno di noi.
La presente proposta di legge si ispira all'analogo
disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1807, XII
legislatura) in data 2 giugno 1995 dai senatori Salvi ed
altri.
Peraltro i proponenti rimettono al prudente apprezzamento
dell'Assemblea la decisione sull'eventuale eliminazione della
quota proporzionale.
L'articolo 1 prevede le modificazioni alla vigente legge
elettorale del Senato della Repubblica introducendo il
principio della elezione immediata, al primo turno, del
candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
validi e prevedendo un successivo secondo turno ove ciò non si
sia verificato, limitando tuttavia tale secondo turno ai due
candidati che abbiano il maggior numero di voti e
disciplinando altresì la rinuncia.
Allo stesso modo, all'articolo 2 è stata modificata la
legge elettorale della Camera dei deputati con contenuti
sostanziali analoghi a quelli dettati per il Senato della
Repubblica.
I proponenti ritengono che il sistema bicamerale
meriterebbe di essere ripensato, anche in considerazione della
auspicata riforma dello Stato in senso federalista attribuendo
ad uno dei due rami del Parlamento funzioni rappresentative
delle regioni e ritengono altresì che dovrebbe essere
ripensata la stessa composizione numerica della Camera dei
deputati, invero oggi eccessiva. Tuttavia simili innovazioni
richiedono di essere ancora maturate nella coscienza politica
del Paese e di questo Parlamento, mentre urge che si proceda a
modificare la forma di governo dello Stato garantendo
un'effettiva governabilità, obiettivo che si ritiene si possa
raggiungere con il sistema elettorale proposto, governabilità
rafforzata dalle funzioni di garanzia istituzionale
riconosciute al Presidente della Repubblica eletto
direttamente dal popolo.
In questo modo si determinerebbe un assetto istituzionale
impostato su un Parlamento eletto con sistema elettorale
maggioritario a doppio turno e conseguentemente capace di
esprimere una maggioranza duratura ed in grado a sua volta di
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esprimere un Governo anch'esso tendenzialmente duraturo per
tutta la legislatura, e su un Presidente della Repubblica
anch'esso eletto dal popolo e legittimato per tale investitura
e per i poteri di cui dispone a garantire il rispetto della
Costituzione ed assicurare il regolare funzionamento dei
poteri pubblici, tutore dell'unità nazionale.
Con questi intendimenti i presentatori propongono la
seguente proposta di legge recante nuova disciplina
dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, esplicitamente concatenata con la proposta di
legge costituzionale in materia di elezione e di attribuzioni
del Presidente della Repubblica (A.C. n. 196).
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