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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3710
DDL0197-0002
Progetto di legge Camera n. 197 - testo presentato - (DDL13-197)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C197. TESTIPDL
...C197.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC197 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Le riforme elettorali conseguenti
  al  referendum  del 18 aprile 1993 non hanno che
  parzialmente risolto i problemi delle disfunzioni del sistema
  istituzionale italiano, anzi meglio del sistema
  politico-istituzionale del nostro Paese.
     Ha scritto Giovanni Sartori: "Il sistema maggioritario a
  un turno utilizzato nel '94 non ha funzionato.  La promessa dei
  suoi fautori era che il maggioritario avrebbe ridotto il
  numero dei partiti e, addirittura, promosso il bipartitismo.
  Invece la frammentazione del sistema partitico è semmai
  cresciuta".  A questo stato di cose Sartori contrappone "il
  doppio turno (che) elimina il gioco distorcente dei ricatti al
  buio, riduce "democraticamente" il numero dei partiti, e
  riduce anche drasticamente (rispetto al monoturno) il gioco
  delle desistenze".
     Con la presente proposta di legge si propone l'adozione
  del sistema elettorale cosiddetto "a doppio turno", conosciuto
  da altri ordinamenti ove ha dimostrato sicura validità
  determinando rilevanti effetti di equilibrio del sistema
  politico e conosciuto anche dalla nostra legislazione ove è
  stato adottato per le elezioni dei sindaci, dimostrando anche
  in questo caso la sua capacità di dar vita ad assetti
  istituzionali stabili.
 
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     D'altronde è a tutti noto come un sistema elettorale
  maggioritario a doppio turno abbia l'effetto di contemperare
  l'esigenza di consentire al corpo elettorale una scelta netta
  con la contrapposta istanza di assicurare una sufficiente
  presenza politica ai diversi raggruppamenti e partiti politici
  presenti nella società.  Questi ultimi possono presentarsi in
  posizioni tra loro contrapposte al primo turno del confronto
  elettorale e per quelli di essi che non hanno raggiunto la
  possibilità di accedere al secondo turno, fa convergere le
  loro preferenze su uno dei candidati che tale possibilità
  hanno invece ottenuto.  In tal modo, la scelta dell'elettore
  premia uno solo dei candidati che si sono presentati, il che
  testimonia la natura maggioritaria del sistema elettorale, ma
  a tale risultato si giunge attraverso un percorso che da
  iniziali contrapposizioni consente successive aggregazioni
  garantendo anche - sia pure nei limiti detti - l'individualità
  delle diverse formazioni politiche.
     Onorevoli colleghi, è peraltro altresì noto che dei
  sistemi elettorali maggioritari a doppio turno se ne conoscono
  più versioni; la proposta di legge che si sottopone alla
  vostra attenzione opera una scelta difforme da quella che
  trova ordinaria applicazione nella legge elettorale francese e
  si avvicina invece alla soluzione proposta per l'elezione dei
  sindaci.  Infatti al secondo turno non sono ammessi tutti i
  candidati che abbiano raggiunto la soglia di ammissione
  prefissata, ma soltanto i due che hanno ottenuto il maggior
  numero di voti e, in caso di rinuncia di uno o entrambi di
  essi, i candidati che seguono nella graduatoria, sempre
  peraltro limitando la competizione che si svolge al secondo
  turno a soli due candidati.  Si è preferita questa soluzione
  perché è intendimento dei proponenti di accentuare i profili
  maggioritari del sistema elettorale con lo scopo di promuovere
  una più sollecita aggregazione delle forze politiche superando
  l'attuale eccessiva frammentazione.  E' scelta - come è
  naturale avvenga ogni qual volta si discute di riforma
  elettorale - eminentemente rivolta alla coscienza e alla
  sensibilità politica di ciascuno di noi.
     La presente proposta di legge si ispira all'analogo
  disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1807, XII
  legislatura) in data 2 giugno 1995 dai senatori Salvi ed
  altri.
     Peraltro i proponenti rimettono al prudente apprezzamento
  dell'Assemblea la decisione sull'eventuale eliminazione della
  quota proporzionale.
     L'articolo 1 prevede le modificazioni alla vigente legge
  elettorale del Senato della Repubblica introducendo il
  principio della elezione immediata, al primo turno, del
  candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
  validi e prevedendo un successivo secondo turno ove ciò non si
  sia verificato, limitando tuttavia tale secondo turno ai due
  candidati che abbiano il maggior numero di voti e
  disciplinando altresì la rinuncia.
     Allo stesso modo, all'articolo 2 è stata modificata la
  legge elettorale della Camera dei deputati con contenuti
  sostanziali analoghi a quelli dettati per il Senato della
  Repubblica.
     I proponenti ritengono che il sistema bicamerale
  meriterebbe di essere ripensato, anche in considerazione della
  auspicata riforma dello Stato in senso federalista attribuendo
  ad uno dei due rami del Parlamento funzioni rappresentative
  delle regioni e ritengono altresì che dovrebbe essere
  ripensata la stessa composizione numerica della Camera dei
  deputati, invero oggi eccessiva.  Tuttavia simili innovazioni
  richiedono di essere ancora maturate nella coscienza politica
  del Paese e di questo Parlamento, mentre urge che si proceda a
  modificare la forma di governo dello Stato garantendo
  un'effettiva governabilità, obiettivo che si ritiene si possa
  raggiungere con il sistema elettorale proposto, governabilità
  rafforzata dalle funzioni di garanzia istituzionale
  riconosciute al Presidente della Repubblica eletto
  direttamente dal popolo.
     In questo modo si determinerebbe un assetto istituzionale
  impostato su un Parlamento eletto con sistema elettorale
  maggioritario a doppio turno e conseguentemente capace di
  esprimere una maggioranza duratura ed in grado a sua volta di
 
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  esprimere un Governo anch'esso tendenzialmente duraturo per
  tutta la legislatura, e su un Presidente della Repubblica
  anch'esso eletto dal popolo e legittimato per tale investitura
  e per i poteri di cui dispone a garantire il rispetto della
  Costituzione ed assicurare il regolare funzionamento dei
  poteri pubblici, tutore dell'unità nazionale.
     Con questi intendimenti i presentatori propongono la
  seguente proposta di legge recante nuova disciplina
  dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
  Repubblica, esplicitamente concatenata con la proposta di
  legge costituzionale in materia di elezione e di attribuzioni
  del Presidente della Repubblica (A.C. n. 196).
 
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