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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3711
DDL0197-0003
Progetto di legge Camera n. 197 - testo presentato - (DDL13-197)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C197. TESTIPDL
...C197.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC197 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20
                   dicembre 1993, n. 533).
     1.  All'articolo 15 del testo unico delle leggi recanti
  norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
  decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, il comma 2 è
  sostituito dal seguente:
     " 2.  Il presidente dell'ufficio elettorale
  circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati,
  proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza
  assoluta dei voti validi".
     2.  Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del testo unico di cui
  al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono inseriti
  i seguenti:
     " 2-bis.  Qualora nessun candidato abbia ottenuto la
  maggioranza di cui al comma 2, l'ufficio elettorale
  circoscrizionale comunica all'ufficio regionale, ai presidenti
  delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui
  circoscrizioni si trova il collegio, nonché ai sindaci dei
  comuni compresi nel collegio, che nella seconda domenica
  successiva a quella del primo, dovrà svolgersi un secondo
  turno di votazioni, a cui sono ammessi i due candidati che
  hanno ottenuto il maggior numero di voti.  In caso di rinuncia
  di uno o di ambedue di questi, subentrano nell'ordine i
  successivi candidati più votati.
       2-ter.  Successivamente al secondo turno di
  votazioni, il presidente dell'ufficio elettorale
  circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati,
  proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero
  di voti.  In caso di parità di voti è proclamato eletto il
  candidato più anziano di età".
 
                               Pag. 5
 
     3.  All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto
  legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, il comma 2 è sostituito
  dal seguente:
     " 2.  La cifra elettorale dei gruppi di candidati è
  data dalla somma dei voti ottenuti nel primo turno di
  votazioni dai candidati presenti nei collegi uninominali della
  regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti,
  ottenuti al primo turno, dei candidati già proclamati eletti
  ai sensi dell'articolo 15.  La cifra individuale dei singoli
  candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero
  dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato
  eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per
  il totale dei voti validi espressi nel collegio".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-197 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0197 TOTPAG=0007 TOTDOC=0004 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=019700 00 FASCIDC=13DDL0197 SORTNAV=0019700 000 00000 ZZDDLC197 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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