| (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533).
1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
" 2. Il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati,
proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti validi".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del testo unico di cui
al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono inseriti
i seguenti:
" 2-bis. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la
maggioranza di cui al comma 2, l'ufficio elettorale
circoscrizionale comunica all'ufficio regionale, ai presidenti
delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui
circoscrizioni si trova il collegio, nonché ai sindaci dei
comuni compresi nel collegio, che nella seconda domenica
successiva a quella del primo, dovrà svolgersi un secondo
turno di votazioni, a cui sono ammessi i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia
di uno o di ambedue di questi, subentrano nell'ordine i
successivi candidati più votati.
2-ter. Successivamente al secondo turno di
votazioni, il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati,
proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il
candidato più anziano di età".
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3. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
" 2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è
data dalla somma dei voti ottenuti nel primo turno di
votazioni dai candidati presenti nei collegi uninominali della
regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti,
ottenuti al primo turno, dei candidati già proclamati eletti
ai sensi dell'articolo 15. La cifra individuale dei singoli
candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero
dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato
eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per
il totale dei voti validi espressi nel collegio".
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