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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3714
DDL0198-0002
Progetto di legge Camera n. 198 - testo presentato - (DDL13-198)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C198. TESTIPDL
...C198.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC198 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - E' a tutti nota la grande
  rilevanza sociale, economica ed occupazionale della nautica da
  diporto, da tempo non più limitata ad un fenomeno di
  élite,  ed ormai diretta, nel suo crescente sviluppo,
  verso bacini di utenza sempre meno esclusivi.
     Purtroppo, a questa univoca tendenza espansiva non
  corrispondono adeguate strutture ricettive, sia sotto il
  profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, attesa
  anche la peculiarità delle esigenze collegate al diporto
  nautico, non superiori ma comunque diverse rispetto alle altre
  attività marinare.
     Non mancherebbero, peraltro, potenziali investimenti in
  questo settore, tuttavia un grave ostacolo al riguardo è stata
  l'incertezza del quadro normativo vigente, sprovvisto di un
  corpus  specificamente preordinato a regolare le
  iniziative concessorie afferenti alla portualità turistica.
     La presente proposta di legge intende rimuovere il vuoto
  normativo sopra delineato, attraverso disposizioni che possano
  agevolare l'iniziativa privata, garantendone peraltro una
  proficua conversione a vantaggio della numerosa utenza di
  settore.
     La fattispecie regolata dalla proposta di legge riguarda
  in particolare l'approdo turistico, la cui accezione si è
  inteso limitare al complesso di opere di rilevante entità
  destinate, in via autonoma e unitaria, alla ricezione della
  nautica da diporto in regime di concessione demaniale
  marittima, in ciò distinguendosi da ogni altra ipotesi in cui
 
                               Pag. 2
 
  eventuali strutture ricettive accedano all'interno di porti
  pubblici.
     La distinzione assume particolare rilievo, in quanto solo
  nei confronti di strutture ricettive munite di autonomia
  strutturale e funzionale possono applicarsi regole di gestione
  agili ed innovative rispetto a quelle più rigide e
  pubblicistiche e che necessariamente presidiano gli ambiti
  portuali.
     L'estraneità al regime dei porti per gli approdi turistici
  risolve in senso favorevole la  vexata quaestio  circa la
  delegabilità alle regioni delle connesse funzioni
  amministrative, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in
  questo senso viene prevista una attuazione della delega
  anticipata ed indipendente rispetto alla formazione degli
  elenchi delle aree di preminente interesse nazionale, senza
  peraltro poter prescindere da pianificazioni regionali -
  adottate ed approvate con procedure acceleratorie ed, ove del
  caso, surrogatorie - mirate a localizzare le zone costiere
  idonee verso iniziative del settore.
     Sempre in conformità all'articolo 59 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 - che esclude
  dalla delega le funzioni in materia di navigazione marittima -
  sono comunque previste dirette ingerenze statuali anche di
  tipo rescissorio sull'andamento degli approdi turistici, ove
  dalla gestione degli stessi possano emergere pericoli per la
  navigazione o per la sicurezza degli ormeggi.
     Quanto al regime concessorio - che, come ricordato, regola
  la realizzazione e la gestione dell'approdo turistico - le
  innovazioni della presente proposta di legge riguardano
  aspetti procedimentali e sostanziali: i primi collegati al più
  rapido svolgimento delle previste fasi istruttorie, attraverso
  un utilizzo della conferenza di servizi di cui alla legge 7
  agosto 1990, n. 241, esteso anche ad amministrazioni
  consultive (già interessate da procedure acceleratorie, ma
  esterne alla conferenza).  La regola dell'unanimità come
  requisito di esistenza di una determinazione concordata viene,
  inoltre, limitata alle sole amministrazioni partecipanti
  (attive o consultive), il cui assenso vincola e subordina la
  vicenda amministrativa su cui deliberare (amministrazioni
  attive che intervengono con apporti costitutivi quali intese,
  concerti, autorizzazioni, eccetera, ovvero amministrazioni
  consultive titolari di pareri vincolanti).
     Gli esiti semplificatori delle determinazioni concordate
  conclusive del procedimento risultano, inoltre, potenziali con
  il richiamo  quoad effectum  all'articolo 27 della legge
  n. 142 del 1990, che prevede un'approvazione regionale
  sostitutiva di intese Stato-regione e di varianti di strumenti
  urbanistici.
     Sul piano sostanziale, a favore delle iniziative per
  approdi turistici, sono previste agevolazioni in ordine al
  regime dominicale delle opere realizzate, disponendosi che
  trasformazioni strutturali e funzionali di aree
  originariamente private, conseguenti alla realizzazione degli
  approdi, non potranno mai comportare effetti ablatori nel
  patrimonio di chi le ha costruite, in deroga all'articolo 28
  del codice della navigazione: il particolare riferimento è
  agli approdi da realizzare mediante escavo di terreni
  retrostanti la costa, da incentivare in considerazione del più
  morbido impatto di tale struttura nel contesto ambientale in
  cui si inserisce.
     Altro elemento di novità della presente proposta di legge
  riguarda la previsione di un responsabile approdo per una più
  rigorosa disciplina delle attività che si svolgono all'interno
  dell'approdo medesimo.
     Passando all'analisi del testo, si espongono gli elementi
  salienti dei singoli articoli.  Con l'articolo 1 vengono
  enunciate le finalità della legge, le quali attengono alla
  formulazione di una disciplina di settore intesa a favorire lo
  sviluppo di iniziative, mediante impiego di capitale privato,
  per la costruzione di una efficiente e razionale rete di
  approdi turistici, con la previsione di procedure semplificate
  ed accelerate per l'adeguamento degli strumenti di disciplina
  territoriale ed urbanistica e per la instaurazione degli
  occorrenti rapporti concessori relativi alla utilizzazione
  delle aree demaniali marittime.
 
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     L'articolo 2 definisce l'approdo turistico come entità del
  tutto distinta dal porto, risolvendo in termini di diritto
  positivo tutte le incongruità normative e le perplessità
  interpretative dell'ordinamento vigente.  Questo, infatti,
  essendo basato su di una nozione e su di una classificazione
  dei porti elaborate esclusivamente in riferimento alla
  disciplina delle opere pubbliche portuali, appare del tutto
  inadeguato rispetto alla esigenza di enucleare una disciplina
  giuridica ed amministrativa dell'approdo turistico, costruito
  da privati per soddisfare esigenze del tutto nuove e diverse
  rispetto alle finalità commerciali e di difesa militare che
  caratterizzano i porti pubblici.
     Elemento caratterizzante dell'approdo turistico è l'essere
  esso costituito da un complesso di opere di rilevante entità
  destinate all'ormeggio, al ricovero e all'assistenza in favore
  della nautica da diporto, realizzate in siti del tutto
  distinti rispetto alle strutture dei porti pubblici, in regime
  di concessione demaniale marittima.
     L'articolo 3 attua il trasferimento alle regioni a statuto
  ordinario delle funzioni amministrative relative alla gestione
  del demanio marittimo, relativamente alla gestione del demanio
  marittimo, relativamente agli approdi turistici, già previsto
  dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica
  24 luglio 1977, n. 616, e non ancora attuato per difficoltà
  insorte in fase delle previste intese con le singole regioni
  per la individuazione dei beni da escludere dal trasferimento.
  Con la enucleazione dell'approdo turistico dalla nozione
  generale di porto, viene risolto un dubbio interpretativo
  insorto in sede di interpretazione del citato articolo 59, il
  quale, mentre per un verso prevede una delega di carattere
  generale per le utilizzazioni turistiche, per altro verso
  prevede la esclusione della delega per i porti.
     Le ulteriori disposizioni degli articoli 4 e 5 fissano
  adempimenti e procedure per la formazione e l'approvazione dei
  piani regionali di localizzazione degli approdi turistici, i
  quali devono tener conto delle specifiche esigenze, anche di
  sicurezza, della navigazione da diporto, della morfologia del
  territorio, dei programmi di sviluppo turistico, delle
  esigenze dei centri urbani e delle attività costiere.
     Per la redazione e l'approvazione dei piani è prevista
  l'applicazione dei recenti princìpi introdotti con la citata
  legge n. 241 del 1990, integrati nei termini illustrati nella
  parte generale della presente relazione.
     L'espressa previsione della necessità di assenso da parte
  dell'amministrazione marittima deriva dal fatto che nella
  vigente disciplina mancano princìpi che determinino la
  partecipazione della stessa alle attività di gestione del
  demanio marittimo, in quanto autorità precedente.
     L'articolo 6 determina le procedure per la presentazione
  delle istanze di concessione demaniale marittima per la
  costruzione degli approdi turistici, per l'esame delle stesse
  e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti concessori, con
  la previsione di forme di pubblicazioni delle istanze
  acquisite e ritenute ammissibili rispondenti anche alla
  normativa comunitaria.  Per l'adozione dei conseguenti
  provvedimenti è previsto il ricorso alle particolari procedure
  di cui all'articolo 4.
     L'articolo 7 disciplina il rilascio dell'atto di
  concessione demaniale marittima, con la previsione di una
  durata fino ad un massimo di sessanta anni.  Il 20 per cento
  degli importi dei canoni riscossi è devoluto alla regione.  Gli
  importi annui dei canoni dovuti possono essere ridotti in
  misura massima del 50 per cento, durante il periodo di
  costruzione delle opere costituenti l'approdo fino a quando
  non possa avere inizio la utilizzazione economica delle stesse
  e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
     L'articolo 8 fissa il principio della non acquisibilità al
  demanio marittimo delle aree non aventi tale qualificazione
  giuridica e delle opere sulle stesse erette in base al titolo
  concessorio, anche se le stesse abbiano assunto
  caratteristiche tali da poter essere ricondotte in talune
  delle categorie dei beni demaniali marittimi.
     L'articolo 9 dispone in merito all'esercizio delle
  attività di polizia marittima e demaniale per gli approdi
 
                               Pag. 4
 
  turistici, di competenza dell'autorità marittima.  Inoltre,
  mentre viene salvaguardata la competenza delegata della
  regione per quanto attiene anche all'esercizio della potestà
  di dichiarare la decadenza dalla concessione per le
  inadempienze previste dall'articolo 47 del codice della
  navigazione, in funzione delle permanenti e rilevanti
  attribuzioni dell'amministrazione marittima in tema di
  sicurezza dell'approdo, sono devolute a quest'ultima
  specifiche competenze per l'adozione di provvedimenti di
  intimazione e sanzionatori, fino alla dichiarazione di
  decadenza, in caso di ottemperanza che incida sulle predette
  garanzie di sicurezza.
     L'articolo 10 prevede che le attività tecniche ed
  operative dell'approdo facciano capo ad un preposto del
  concessionario, definito quale responsabile dell'approdo
  turistico, la cui nomina deve essere notificata all'autorità
  marittima, la quale ha facoltà di vigilare sullo svolgimento
  dei compiti allo stesso affidati.
     Si prevede l'emanazione, da parte del Ministro dei
  trasporti e della navigazione, di disposizioni regolamentari
  per la determinazione dei requisiti che devono essere
  posseduti dal preposto e per la definizione dei compiti
  affidati alla sua responsabilità.
     Con l'articolo 11 vengono regolati, con norme transitorie,
  i procedimenti già in corso prima della data di entrata in
  vigore della legge, facendo salva la validità dei rapporti già
  perfezionati prima di tale data.  Per le istruttorie in corso
  alla stessa data si dispone che restino validi gli atti
  istruttori già compiuti ed i supporti istruttori già
  acquisiti, mentre la successiva istruttoria e l'adozione dei
  successivi provvedimenti saranno regolati dalla nuova
  legge.
     Si prevede, inoltre, che le regioni regolino
  l'attribuzione ai propri organi delle competenze relative allo
  svolgimento delle attività amministrative delegate.
     Con il comma 4 dell'articolo 11 si conferma la validità
  delle norme generali relative alla disciplina del demanio
  marittimo per tutto quanto non sia diversamente disciplinato
  con la legge sopravveniente.
 
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