| Onorevoli Colleghi! - E' a tutti nota la grande
rilevanza sociale, economica ed occupazionale della nautica da
diporto, da tempo non più limitata ad un fenomeno di
élite, ed ormai diretta, nel suo crescente sviluppo,
verso bacini di utenza sempre meno esclusivi.
Purtroppo, a questa univoca tendenza espansiva non
corrispondono adeguate strutture ricettive, sia sotto il
profilo quantitativo che sotto quello qualitativo, attesa
anche la peculiarità delle esigenze collegate al diporto
nautico, non superiori ma comunque diverse rispetto alle altre
attività marinare.
Non mancherebbero, peraltro, potenziali investimenti in
questo settore, tuttavia un grave ostacolo al riguardo è stata
l'incertezza del quadro normativo vigente, sprovvisto di un
corpus specificamente preordinato a regolare le
iniziative concessorie afferenti alla portualità turistica.
La presente proposta di legge intende rimuovere il vuoto
normativo sopra delineato, attraverso disposizioni che possano
agevolare l'iniziativa privata, garantendone peraltro una
proficua conversione a vantaggio della numerosa utenza di
settore.
La fattispecie regolata dalla proposta di legge riguarda
in particolare l'approdo turistico, la cui accezione si è
inteso limitare al complesso di opere di rilevante entità
destinate, in via autonoma e unitaria, alla ricezione della
nautica da diporto in regime di concessione demaniale
marittima, in ciò distinguendosi da ogni altra ipotesi in cui
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eventuali strutture ricettive accedano all'interno di porti
pubblici.
La distinzione assume particolare rilievo, in quanto solo
nei confronti di strutture ricettive munite di autonomia
strutturale e funzionale possono applicarsi regole di gestione
agili ed innovative rispetto a quelle più rigide e
pubblicistiche e che necessariamente presidiano gli ambiti
portuali.
L'estraneità al regime dei porti per gli approdi turistici
risolve in senso favorevole la vexata quaestio circa la
delegabilità alle regioni delle connesse funzioni
amministrative, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in
questo senso viene prevista una attuazione della delega
anticipata ed indipendente rispetto alla formazione degli
elenchi delle aree di preminente interesse nazionale, senza
peraltro poter prescindere da pianificazioni regionali -
adottate ed approvate con procedure acceleratorie ed, ove del
caso, surrogatorie - mirate a localizzare le zone costiere
idonee verso iniziative del settore.
Sempre in conformità all'articolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 - che esclude
dalla delega le funzioni in materia di navigazione marittima -
sono comunque previste dirette ingerenze statuali anche di
tipo rescissorio sull'andamento degli approdi turistici, ove
dalla gestione degli stessi possano emergere pericoli per la
navigazione o per la sicurezza degli ormeggi.
Quanto al regime concessorio - che, come ricordato, regola
la realizzazione e la gestione dell'approdo turistico - le
innovazioni della presente proposta di legge riguardano
aspetti procedimentali e sostanziali: i primi collegati al più
rapido svolgimento delle previste fasi istruttorie, attraverso
un utilizzo della conferenza di servizi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, esteso anche ad amministrazioni
consultive (già interessate da procedure acceleratorie, ma
esterne alla conferenza). La regola dell'unanimità come
requisito di esistenza di una determinazione concordata viene,
inoltre, limitata alle sole amministrazioni partecipanti
(attive o consultive), il cui assenso vincola e subordina la
vicenda amministrativa su cui deliberare (amministrazioni
attive che intervengono con apporti costitutivi quali intese,
concerti, autorizzazioni, eccetera, ovvero amministrazioni
consultive titolari di pareri vincolanti).
Gli esiti semplificatori delle determinazioni concordate
conclusive del procedimento risultano, inoltre, potenziali con
il richiamo quoad effectum all'articolo 27 della legge
n. 142 del 1990, che prevede un'approvazione regionale
sostitutiva di intese Stato-regione e di varianti di strumenti
urbanistici.
Sul piano sostanziale, a favore delle iniziative per
approdi turistici, sono previste agevolazioni in ordine al
regime dominicale delle opere realizzate, disponendosi che
trasformazioni strutturali e funzionali di aree
originariamente private, conseguenti alla realizzazione degli
approdi, non potranno mai comportare effetti ablatori nel
patrimonio di chi le ha costruite, in deroga all'articolo 28
del codice della navigazione: il particolare riferimento è
agli approdi da realizzare mediante escavo di terreni
retrostanti la costa, da incentivare in considerazione del più
morbido impatto di tale struttura nel contesto ambientale in
cui si inserisce.
Altro elemento di novità della presente proposta di legge
riguarda la previsione di un responsabile approdo per una più
rigorosa disciplina delle attività che si svolgono all'interno
dell'approdo medesimo.
Passando all'analisi del testo, si espongono gli elementi
salienti dei singoli articoli. Con l'articolo 1 vengono
enunciate le finalità della legge, le quali attengono alla
formulazione di una disciplina di settore intesa a favorire lo
sviluppo di iniziative, mediante impiego di capitale privato,
per la costruzione di una efficiente e razionale rete di
approdi turistici, con la previsione di procedure semplificate
ed accelerate per l'adeguamento degli strumenti di disciplina
territoriale ed urbanistica e per la instaurazione degli
occorrenti rapporti concessori relativi alla utilizzazione
delle aree demaniali marittime.
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L'articolo 2 definisce l'approdo turistico come entità del
tutto distinta dal porto, risolvendo in termini di diritto
positivo tutte le incongruità normative e le perplessità
interpretative dell'ordinamento vigente. Questo, infatti,
essendo basato su di una nozione e su di una classificazione
dei porti elaborate esclusivamente in riferimento alla
disciplina delle opere pubbliche portuali, appare del tutto
inadeguato rispetto alla esigenza di enucleare una disciplina
giuridica ed amministrativa dell'approdo turistico, costruito
da privati per soddisfare esigenze del tutto nuove e diverse
rispetto alle finalità commerciali e di difesa militare che
caratterizzano i porti pubblici.
Elemento caratterizzante dell'approdo turistico è l'essere
esso costituito da un complesso di opere di rilevante entità
destinate all'ormeggio, al ricovero e all'assistenza in favore
della nautica da diporto, realizzate in siti del tutto
distinti rispetto alle strutture dei porti pubblici, in regime
di concessione demaniale marittima.
L'articolo 3 attua il trasferimento alle regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative relative alla gestione
del demanio marittimo, relativamente alla gestione del demanio
marittimo, relativamente agli approdi turistici, già previsto
dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e non ancora attuato per difficoltà
insorte in fase delle previste intese con le singole regioni
per la individuazione dei beni da escludere dal trasferimento.
Con la enucleazione dell'approdo turistico dalla nozione
generale di porto, viene risolto un dubbio interpretativo
insorto in sede di interpretazione del citato articolo 59, il
quale, mentre per un verso prevede una delega di carattere
generale per le utilizzazioni turistiche, per altro verso
prevede la esclusione della delega per i porti.
Le ulteriori disposizioni degli articoli 4 e 5 fissano
adempimenti e procedure per la formazione e l'approvazione dei
piani regionali di localizzazione degli approdi turistici, i
quali devono tener conto delle specifiche esigenze, anche di
sicurezza, della navigazione da diporto, della morfologia del
territorio, dei programmi di sviluppo turistico, delle
esigenze dei centri urbani e delle attività costiere.
Per la redazione e l'approvazione dei piani è prevista
l'applicazione dei recenti princìpi introdotti con la citata
legge n. 241 del 1990, integrati nei termini illustrati nella
parte generale della presente relazione.
L'espressa previsione della necessità di assenso da parte
dell'amministrazione marittima deriva dal fatto che nella
vigente disciplina mancano princìpi che determinino la
partecipazione della stessa alle attività di gestione del
demanio marittimo, in quanto autorità precedente.
L'articolo 6 determina le procedure per la presentazione
delle istanze di concessione demaniale marittima per la
costruzione degli approdi turistici, per l'esame delle stesse
e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti concessori, con
la previsione di forme di pubblicazioni delle istanze
acquisite e ritenute ammissibili rispondenti anche alla
normativa comunitaria. Per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti è previsto il ricorso alle particolari procedure
di cui all'articolo 4.
L'articolo 7 disciplina il rilascio dell'atto di
concessione demaniale marittima, con la previsione di una
durata fino ad un massimo di sessanta anni. Il 20 per cento
degli importi dei canoni riscossi è devoluto alla regione. Gli
importi annui dei canoni dovuti possono essere ridotti in
misura massima del 50 per cento, durante il periodo di
costruzione delle opere costituenti l'approdo fino a quando
non possa avere inizio la utilizzazione economica delle stesse
e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
L'articolo 8 fissa il principio della non acquisibilità al
demanio marittimo delle aree non aventi tale qualificazione
giuridica e delle opere sulle stesse erette in base al titolo
concessorio, anche se le stesse abbiano assunto
caratteristiche tali da poter essere ricondotte in talune
delle categorie dei beni demaniali marittimi.
L'articolo 9 dispone in merito all'esercizio delle
attività di polizia marittima e demaniale per gli approdi
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turistici, di competenza dell'autorità marittima. Inoltre,
mentre viene salvaguardata la competenza delegata della
regione per quanto attiene anche all'esercizio della potestà
di dichiarare la decadenza dalla concessione per le
inadempienze previste dall'articolo 47 del codice della
navigazione, in funzione delle permanenti e rilevanti
attribuzioni dell'amministrazione marittima in tema di
sicurezza dell'approdo, sono devolute a quest'ultima
specifiche competenze per l'adozione di provvedimenti di
intimazione e sanzionatori, fino alla dichiarazione di
decadenza, in caso di ottemperanza che incida sulle predette
garanzie di sicurezza.
L'articolo 10 prevede che le attività tecniche ed
operative dell'approdo facciano capo ad un preposto del
concessionario, definito quale responsabile dell'approdo
turistico, la cui nomina deve essere notificata all'autorità
marittima, la quale ha facoltà di vigilare sullo svolgimento
dei compiti allo stesso affidati.
Si prevede l'emanazione, da parte del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di disposizioni regolamentari
per la determinazione dei requisiti che devono essere
posseduti dal preposto e per la definizione dei compiti
affidati alla sua responsabilità.
Con l'articolo 11 vengono regolati, con norme transitorie,
i procedimenti già in corso prima della data di entrata in
vigore della legge, facendo salva la validità dei rapporti già
perfezionati prima di tale data. Per le istruttorie in corso
alla stessa data si dispone che restino validi gli atti
istruttori già compiuti ed i supporti istruttori già
acquisiti, mentre la successiva istruttoria e l'adozione dei
successivi provvedimenti saranno regolati dalla nuova
legge.
Si prevede, inoltre, che le regioni regolino
l'attribuzione ai propri organi delle competenze relative allo
svolgimento delle attività amministrative delegate.
Con il comma 4 dell'articolo 11 si conferma la validità
delle norme generali relative alla disciplina del demanio
marittimo per tutto quanto non sia diversamente disciplinato
con la legge sopravveniente.
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