| (Funzioni amministrative delegate e piano
di localizzazione).
1. Ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono delegate alle
regioni le funzioni amministrative in materia di approdi
turistici.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni, nell'ambito del
territorio costiero di rispettiva competenza, adottano il
piano di localizzazione degli approdi turistici nel rispetto
dei piani di coordinamento territoriale, dei piani
urbanistici, nonché delle norme di tutela di cui alla legge 31
dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394. Qualora le regioni alla
scadenza del predetto termine non abbiano provveduto agli
adempimenti di cui al presente comma e non vi provvedano entro
un ulteriore termine di novanta giorni dalla data di ricezione
di formale invito da parte del Ministro dei trasporti e della
navigazione, il piano può essere adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
3. La localizzazione di cui al comma 2 è determinata in
relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla
morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale,
ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti,
nonché all'importanza dei centri abitati vicini.
4. Il piano adottato ai sensi del comma 2 è trasmesso al
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, lettere f) e p),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, predispone gli atti e
convoca la conferenza di servizi prevista al comma 5 del
presente articolo, al fine di acquisire il consenso delle
amministrazioni statali di cui al medesimo comma.
5. La conferenza di servizi, convocata ai sensi del comma
4, è composta da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del
turismo, nonché da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri delle finanze, della difesa, dei trasporti e della
navigazione e dell'ambiente. Il consenso unanime delle
Amministrazioni intervenute tiene luogo dell'approvazione del
piano.
6. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei ministri e le singole regioni interessate provvedono alla
pubblicazione dei piani approvati ai sensi del comma 5, in
conformità alle vigenti disposizioni comunitarie, al fine di
assicurarne la massima diffusione.
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7. L'identificazione delle aree di preminente interesse
nazionale, prevista dall'articolo 59, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, ove non ancora formalmente effettuata alla data di
entrata in vigore della presente legge, non può riguardare
zone previste nei piani di localizzazione degli approdi
turistici approvati ai sensi del comma 5 del presente
articolo, se non previa modifica dei piani medesimi con le
stesse procedure di adozione e di approvazione, salvo quanto
previsto al comma 8.
8. La modifica dei piani di localizzazione degli approdi
turistici per sopraggiunte esigenze di preminente interesse
nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato, è
effettuata ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
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