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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3717
DDL0198-0005
Progetto di legge Camera n. 198 - testo presentato - (DDL13-198)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C198. TESTIPDL
...C198.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC198 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Funzioni amministrative delegate e piano
                     di localizzazione).
     1.  Ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono delegate alle
  regioni le funzioni amministrative in materia di approdi
  turistici.
     2.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, le regioni, nell'ambito del
  territorio costiero di rispettiva competenza, adottano il
  piano di localizzazione degli approdi turistici nel rispetto
  dei piani di coordinamento territoriale, dei piani
  urbanistici, nonché delle norme di tutela di cui alla legge 31
  dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, al
  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
 
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  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed alla
  legge 6 dicembre 1991, n. 394.  Qualora le regioni alla
  scadenza del predetto termine non abbiano provveduto agli
  adempimenti di cui al presente comma e non vi provvedano entro
  un ulteriore termine di novanta giorni dalla data di ricezione
  di formale invito da parte del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, il piano può essere adottato con decreto del
  Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro
  dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
  dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei
  ministri.
     3.  La localizzazione di cui al comma 2 è determinata in
  relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla
  morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale,
  ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti,
  nonché all'importanza dei centri abitati vicini.
     4.  Il piano adottato ai sensi del comma 2 è trasmesso al
  Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
  ministri, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, ai
  sensi dell'articolo 19, comma 1, lettere  f)  e  p),
  della legge 23 agosto 1988, n. 400, predispone gli atti e
  convoca la conferenza di servizi prevista al comma 5 del
  presente articolo, al fine di acquisire il consenso delle
  amministrazioni statali di cui al medesimo comma.
     5.  La conferenza di servizi, convocata ai sensi del comma
  4, è composta da un rappresentante della Presidenza del
  Consiglio dei ministri, che la presiede, da un rappresentante
  della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del
  turismo, nonché da un rappresentante per ciascuno dei
  Ministeri delle finanze, della difesa, dei trasporti e della
  navigazione e dell'ambiente.  Il consenso unanime delle
  Amministrazioni intervenute tiene luogo dell'approvazione del
  piano.
     6.  Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio
  dei ministri e le singole regioni interessate provvedono alla
  pubblicazione dei piani approvati ai sensi del comma 5, in
  conformità alle vigenti disposizioni comunitarie, al fine di
  assicurarne la massima diffusione.
 
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     7.  L'identificazione delle aree di preminente interesse
  nazionale, prevista dall'articolo 59, secondo comma, del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
  616, ove non ancora formalmente effettuata alla data di
  entrata in vigore della presente legge, non può riguardare
  zone previste nei piani di localizzazione degli approdi
  turistici approvati ai sensi del comma 5 del presente
  articolo, se non previa modifica dei piani medesimi con le
  stesse procedure di adozione e di approvazione, salvo quanto
  previsto al comma 8.
     8.  La modifica dei piani di localizzazione degli approdi
  turistici per sopraggiunte esigenze di preminente interesse
  nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato, è
  effettuata ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, secondo
  periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
  1977, n. 616.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-198 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0198 TOTPAG=0012 TOTDOC=0013 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=018 PAGFIN=0007 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=019800 00 FASCIDC=13DDL0198 SORTNAV=0019800 000 00000 ZZDDLC198 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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