| (Conferenza).
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 6 e seguenti, per il più rapido svolgimento
delle relative fasi istruttorie, il presidente della regione
può convocare una conferenza composta dai rappresentanti di
tutte le amministrazioni pubbliche interessate, nonché degli
organi ed enti deputati ad esprimere pareri e valutazioni
tecniche.
2. Ai fini dell'adozione di determinazioni nelle
conferenze di cui al comma 1, deve essere acquisito l'assenso
dei Ministeri dei trasporti e della navigazione e delle
finanze e di tutte le amministrazioni per le quali la legge
prevede la partecipazione a intese o concerti, il rilascio di
nulla osta, comunque denominati, e l'espressione di pareri
vincolanti. In ogni altro caso, il presidente della regione
può prescindere dal parere negativo espresso in sede di
conferenza.
3. Le determinazioni di cui al comma 2, ove abbiano natura
conclusiva del procedimento, sono approvate con atto del
presidente della regione, con gli effetti di cui
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all'articolo 27, commi 4, 5 e 6, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
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