| (Norme di semplificazione).
1. L'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, si applica, in sede di conferenza indetta ai sensi
dell'articolo 4 della presente legge, anche nei confronti di
enti od organi, partecipanti alla conferenza stessa, deputati
ad esprimere valutazioni tecniche, ove non siano preposti alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
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