| (Procedimento di concessione).
1. Le domande di concessione demaniale marittima per
approdi turistici sono presentate alla competente regione,
corredate dai relativi progetti ed elaborati tecnici, nonché
da uno studio di valutazione di impatto ambientale.
2. Sulla istanza di concessione di cui al comma 1 si
pronuncia il presidente della regione, a seguito di un esame
preliminare sulla compatibilità dell'iniziativa con i piani di
localizzazione regionali previsti all'articolo 3.
3. Dopo il giudizio di ammissibilità espresso ai sensi del
comma 2, l'istanza di concessione è pubblicata, in conformità
alle vigenti disposizioni comunitarie, con la indicazione di
un termine per la presentazione di eventuali opposizioni od
osservazioni, ovvero di domanda in concorrenza.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, la conferenza di
cui all'articolo 4 delibera sulle eventuali opposizioni,
presentate ai sensi del medesimo comma 3, ed individua, ove ne
ravvisi l'idoneità, la domanda cui attribuire la priorità,
fissando il relativo canone di concessione.
5. La determinazione concordata ai sensi del comma 4,
previa positiva valutazione dell'impatto ambientale del
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progetto secondo le procedure stabilite ai sensi del comma 6,
è sottoposta ad approvazione del presidente della regione, con
gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 4.
6. La regione provvede, con propria legge, a definire le
procedure per la valutazione di impatto ambientale dei
progetti di cui al comma 5, in conformità ai principi fissati
dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno
1985.
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