| (Atto di concessione).
1. In conformità alla determinazione approvata ai sensi
del comma 5 dell'articolo 6, il presidente della regione
stipula con il soggetto interessato un apposito atto di
concessione, nel quale sono stabiliti l'entità del canone,
anche in relazione a quanto previsto al comma 3, le modalità
di esecuzione delle opere, di gestione dell'approdo e di tutti
i servizi, la durata del rapporto di concessione che non può
comunque essere superiore a sessanta anni, in relazione
all'entità degli investimenti, nonché il numero degli accosti
da riservare alle esigenze della sicurezza della
navigazione.
2. Il 20 per cento del canone di concessione stabilito ai
sensi del comma 1, è devoluto alla regione competente.
3. Durante il periodo di realizzazione delle opere
costituenti l'approdo turistico, il canone stabilito ai sensi
del comma 1, può essere ridotto per un periodo fino a tre
anni, in misura non superiore alla metà, qualora la
concessione non sia utilizzata, anche parzialmente, a fini di
lucro.
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