| (Regime giuridico delle opere).
1. In deroga agli articoli 28 e 49 del codice della
navigazione, non sono acquisite o acquisibili allo Stato
quelle opere che, anche se comprese nel perimetro dell'approdo
turistico definito con l'atto di concessione di cui
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all'articolo 7, insistono su aree non demaniali o non
patrimoniali dello Stato. Tali opere conservano la loro
preesistente natura giuridica, indipendentemente dalle
trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi conseguenti
ai lavori di costruzione dell'approdo e dalla libera e
permanente comunicazione con il mare.
2. Ove alla scadenza della concessione siano presentate
nuove domande di concessione in concorrenza, si procede ai
sensi del comma 4 dell'articolo 6.
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