| (Competenze dell'amministrazione
marittima).
1. L'approdo turistico, anche quando situato soltanto in
parte entro i confini del demanio marittimo, è sottoposto ai
poteri di polizia dell'autorità marittima ed alle relative
disposizioni da essa adottate, ai sensi del primo comma,
numero 10, dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. Fatte salve le attribuzioni di cui al comma 1, il capo
del circondario marittimo è tenuto a comunicare al Ministro
dei trasporti e della navigazione ed alla regione competente
le eventuali infrazioni nella gestione tecnico-nautica
dell'approdo turistico.
3. Qualora dalle infrazioni comunicate ai sensi del comma
2 emerga un pericolo per la sicurezza della navigazione e
degli ormeggi, il Ministro dei trasporti e della navigazione
può promuovere formale procedura di contestazione degli
addebiti ai responsabili.
4. Se risultano accertate almeno in parte le contestazioni
oggetto degli addebiti ai sensi del comma 3 o se comunque
emerge dalla gestione dell'approdo un pericolo per la
sicurezza della navigazione e degli ormeggi, il Ministro dei
trasporti e della navigazione ordina al concessionario di
adottare, entro un termine stabilito, le misure atte a
garantire o ripristinare la sicurezza dell'approdo e delle
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relative adiacenze. In caso di accertata inottemperanza, il
Ministro stesso può procedere alla dichiarazione di decadenza
della concessione.
5. Negli altri casi di inottemperanza agli obblighi
derivanti dalla concessione, procede la regione competente ai
sensi dell'articolo 47 del codice della navigazione.
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