| (Responsabile di approdo turistico).
1. Alle attività tecniche ed operative che si svolgono
nell'approdo turistico è preposto il responsabile di approdo
turistico, nominato dal concessionario sulla base dei
requisiti stabiliti ai sensi del comma 2.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti
per la nomina a responsabile di approdo turistico, definendone
i relativi compiti.
3. Il concessionario comunica all'autorità marittima le
generalità del responsabile di approdo turistico, il quale
attesta il proprio possesso dei requisiti di cui al comma 2,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni.
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