| (Disposizioni transitorie e finali).
1. Restano comunque salvi i rapporti derivanti da
concessioni od atti di anticipata occupazione assentiti prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le domande di concessione prodotte anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, restano
salvi gli atti istruttori già compiuti o acquisiti alla stessa
data; gli ulteriori atti istruttori e la disciplina dell'atto
di concessione sono disciplinati dalla presente legge.
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3. Le regioni provvedono a stabilire la competenza dei
propri organi per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi
della presente legge, in conformità ai rispettivi statuti.
4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, si applicano le disposizioni del codice della
navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e delle
leggi e regolamenti concernenti la disciplina del demanio
marittimo.
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