| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dall'esigenza di dare corretta attuazione al risultato
del referendum abrogativo in materia di droghe
dell'aprile 1993, raccogliendo l'eredità politico-culturale di
quel voto.
Con il rifiuto della sanzione penale per consumatori e
tossicodipendenti, i cittadini italiani hanno espresso la loro
sfiducia nella proibizione quale valido deterrente per
arginare il dilagare della droga; il carcere è, cioè, un
inutile aggravio di pena e, per di più, mettendo sullo stesso
piano, com'è nella filosofia della legge n. 162 del 1990,
nella "demonizzazione della droga", droghe diverse più o meno
pericolose, nonché semplici consumatori e tossicodipendenti,
si aggrava, anziché ridurre, il rischio sociale. E' stato
dunque sancito con quel voto il rifiuto dello Stato etico
sulla base dell'evidenza che l'approccio punitivo e
proibizionista espone ad inutili rischi vasti strati della
popolazione, specie giovanile, e discrimina le fasce sociali
più deboli, contraddicendo un impegno di solidarietà. E' sorta
perciò l'esigenza di un mutamento di rotta e la strategia più
convincente, in coerenza con lo spirito referendario, appare
quella della "riduzione del danno". Come sostiene P.A. O'Hare,
direttore del Mersey Drug Training and Information
Centre di Liverpool, nel volume da lui stesso curato La
riduzione del danno (Edizioni Gruppo Abele, 1994, pagina
1), "il concetto di riduzione del danno è divenuto di uso
comune alla fine degli anni '80 in Inghilterra, Nord Europa e
Stati Uniti, in risposta a due particolari emergenze. La prima
era la diffusione di HIV tra i consumatori di droghe per via
iniettiva. La seconda, il sospetto che le strategie che
avevamo adottato per far fronte al consumo di droghe avevano
aggravato il problema anziché contenerlo (...) la filosofia
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della riduzione del danno mira a ridurre la fede nelle
strategie basate sul moralismo, e spera di sostituirle con
interventi più pragmatici".
I princìpi della limitazione del danno non riguardano solo
interventi socio-sanitari, anche se, come si è detto, è stata
l'emergenza AIDS ad imporla come priorità. Ci sono diversi
tipi di danno connessi alle droghe: rischi potenziali per la
salute, ma anche rischi sociali dovuti alla clandestinità dei
consumatori, che si traducono in danno per l'intera comunità
sotto forma di aumento di reati contro il patrimonio per
procurarsi droga (in Italia ben il 30 per cento dei detenuti è
in carcere per reati di droga). Il terzo ed ultimo danno
riguarda non tanto l'abuso in sé, quanto le misure
proibizioniste adottate sin qui per combatterlo: è compito
della "riduzione del danno" promuovere il progressivo ritrarsi
dell'intervento penale dalla questione droga.
La presente proposta di legge si limita, tuttavia, a
trattare gli aspetti sociali e sanitari del "danno",
demandando ad altri interventi legislativi, peraltro
indispensabili, la problematica penale. L'urgenza di questo
provvedimento nasce dalla convinzione che in Italia gli
effetti della filosofia repressiva ed autoritaria della legge
Jervolino-Vassalli sono stati particolarmente gravi, avendo
l'Italia a tutt'oggi il triste primato della diffusione
dell'infezione da HIV tra i tossicodipendenti. In coerenza con
l'impostazione paternalistico-repressiva della legge n. 162
del 1990, il modello di recupero di gran lunga prevalente si è
basato sull'astinenza del tossicodipendente, considerata come
obiettivo irrinunciabile a brevissimo termine, ed addirittura
come presupposto per l'intervento.
Tuttavia solo una bassa percentuale di tossicodipendenti
risulta disponibile a trattamenti drug-free. L'intento
rigidamente moralistico che limita ai soli interventi
drug-free il sostegno sociale ai tossicodipendenti si
traduce, di fatto, nell'abbandonare a se stessa la gran massa
delle persone coinvolte in vari modi ed ai vari livelli nel
consumo di droga. I programmi di "riduzione del danno" si
propongono, al contrario, di offrire servizi più vicini ai
bisogni, alle capacità, alle scelte delle persone
tossicodipendenti, diversificando percorsi e tempi, a seconda
delle motivazioni e delle risorse personali. E' compito degli
interventi di "riduzione del danno" tutelare in primo luogo la
salute dei tossicodipendenti, qualunque siano le loro scelte,
di remissione o meno della droga, evitando che questi siano
irrimediabilmente sospinti verso una progressiva emarginazione
e deresponsabilizzazione, con grave pregiudizio per se stessi
e per il contesto sociale. Ciò si può ottenere abbandonando
ogni rigidità e pregiudiziale ideologica, e sostituendola con
il pragmatismo degli interventi (da sottoporre a verifica di
efficacia) e con un più aperto e solidale spirito di
accoglienza.
E' quasi superfluo sottolineare che non vi è alcuna
contrapposizione fra interventi di aiuto (riduzione del danno)
ed interventi di cambiamento (di uscita dalla dipendenza),
quanto ad integrazione e continuità. Come giustamente sostiene
Leopoldo Grosso (opera citata, pagina 268 (...) là dove non è
praticabile o fallisce un progetto drug-free, è presente
o subentra un'attenzione alla riduzione del danno (...) è per
dirla con gli anglosassoni un'integrazione fra to cure
e to care, fra curare e prendersi cura di (...).
Le finalità dei programmi di riduzione del danno sono
l'aumento delle persone in trattamento, la riduzione della
mortalità (per overdose, per incidenti correlati
all'abuso), la riduzione dei rischi di infezione, specie da
HIV e, dunque, la diminuzione del numero di persone che usano
droga per via endovenosa, la riduzione di attività criminali
connesse alla droga e dunque della carcerazione (articolo
2).
Si utilizzano a tale fine tutti gli strumenti
farmacologici ed i presìdi sanitari utili, come le droghe
sostitutive, specie la più sperimentata, ovvero il metadone, e
la distribuzione di siringhe sterili e preservativi.
Indispensabile è altresì l'offerta di molteplici attività di
sostegno, come le unità di strada, i centri intermedi di
accoglienza, in una stretta integrazione fra servizi per le
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tossicodipendenze (SERT) e comunità terapeutiche che
partecipano ai programmi (articolo 5, commi 2 e seguenti).
Sono da prevedersi programmi di riduzione del danno in
carcere, essendo noto che il regime di segregazione non
impedisce ai detenuti l'accesso alle sostanze stupefacenti,
che vengono assunte nelle condizioni di massimo rischio
igienico: all'interno di una azione di counselling
personalizzato e confidenziale ai detenuti, ci si propone di
offrire strumenti di conoscenza e favorire la
responsabilizzazione individuale, al fine di evitare la
trasmissione del HIV, fornendo anche, all'occorrenza, siringhe
monouso e materiale disinfettante, e favorendo l'accesso al
test per HIV (articolo 6).
Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi!
La strategia di riduzione del danno ha trovato nella prima
Conferenza nazionale sulla droga, svoltasi a Palermo nel
giugno 1993, una larghissima convergenza tra operatori del
sociale (pubblici e privati), e operatori della giustizia, con
l'assenso anche del Governo, allora rappresentato dal Ministro
per gli affari sociali, Contri. Tuttavia, a queste
dichiarazioni di intenti non ha fatto seguito alcun atto
legislativo. E' nell'intento di colmare il vuoto preoccupante
di interventi e di dibattito dopo il referendum e la
Conferenza di Palermo, che si è costituito nel febbraio 1994
il "Forum permanente per la riduzione del danno", composto da
parlamentari e personalità a vario titolo impegnate sul tema:
uno degli obiettivi del Forum è di promuovere al più presto
modifiche legislative conseguenti al pronunciamento
referendario, superando incertezze e lungaggini.
In coerenza a questi proponimenti sottoponiamo la presente
proposta di legge alla vostra attenzione.
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