| (Modifica dall'articolo 127, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309).
1. Al comma 2 dell'articolo 127 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dopo le parole: "progetti mirati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze", sono inserite le seguenti:
"e programmi di riduzione del danno".
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