| (Modello organizzativo dei programmi di riduzione del
danno).
1. Ogni programma di riduzione del danno deve prevedere
l'identificazione di un'area territoriale omogenea di
riferimento nella quale esso viene attuato.
2. Sono finanziati prioritariamente i programmi di
riduzione del danno che garantiscono l'integrazione e
l'operatività delle attività di cui all'articolo 5.
3. Ciascuna delle attività di cui all'articolo 5 può
essere gestita operativamente da soggetti istituzionali
diversi, a condizione che il programma di riduzione del danno
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definisca le strutture di coordinamento organizzativo e di
valutazione alle quali tutti i soggetti partecipanti devono
aderire. Si possono, altresì, prevedere modelli organizzativi
dei programmi che integrino i servizi pubblici e privati già
esistenti sul territorio.
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