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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3732
DDL0199-0007
Progetto di legge Camera n. 199 - testo presentato - (DDL13-199)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C199. TESTIPDL
...C199.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC199 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Attività e funzioni dei programmi
                   di riduzione del danno).
     1.  Le attività e le funzioni alle quali deve adempiere il
  programma di riduzione del danno sono le seguenti:
         a)  istituzione di unità di strada;
         b)  istituzione di centri intermedi di
  accoglienza;
         c)  costituzione di strutture fisse o mobili di
  emergenza;
         d)  disponibilità di una terapia farmacologica
  sostitutiva;
         e)  collegamento con il servizio per le
  tossicodipendenze (SERT) e con le eventuali comunità
  terapeutiche e di accoglienza territorialmente competenti;
         f)  istituzione di una rete di distributori e
  scambiatori automatici di siringhe e profilattici;
         g)  istituzione di un coordinamento
  organizzativo;
         h)  valutazione epidemiologica, di efficacia e di
  efficienza dei diversi servizi operanti nel settore del
  recupero delle tossicodipendenze;
         i)  formazione di un piano di sostegno
  comportamentale e relazionale degli operatori;
         l)  istituzione di corsi per la formazione e
  l'aggiornamento del personale.
     2.  I compiti dell'unità di strada sono i seguenti:
         a)  avvicinamento delle persone tossicomani e
  definizione della domanda;
 
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         b)  informazione sulle possibilità di offerta del
  programma di riduzione del danno;
         c)  offerta di profilattici, siringhe ed altro
  materiale di prevenzione;
         d)  supporto e facilitazione di accesso ai servizi
  ed ai programmi di cura e di riabilitazione.
     3.  L'unità di strada è dotata di mezzi di trasporto
  idonei, di documenti di riconoscimento degli operatori
  concordati con le Forze dell'ordine, e del materiale
  informativo e preventivo necessario.  Ogni unità di strada fa
  riferimento al centro intermedio di accoglienza di cui al
  comma 4.  Il personale dell'unità di strada è abilitato
  attraverso la frequenza ai corsi di formazione e di
  aggiornamento professionale di cui al comma 12.
     4.  Il centro intermedio di accoglienza è localizzato
  presso comuni luoghi di abitazione e di incontro, presso i
  quali le persone contattate trovano accoglienza a breve
  termine per il tempo necessario alla individuazione della
  struttura più idonea dove indirizzarle o, comunque, per
  garantire loro un breve periodo di aiuto e di supporto
  psico-sociale.  I centri di accoglienza sono a carattere
  strettamente non sanitario.  L'accoglienza non è condizionata
  alla volontà di recupero espressa dal tossicodipendente.  In
  tali centri devono essere promosse forme integrate di
  partecipazione del mondo giovanile e delle realtà sociali
  locali.
     5.  Presso tutte le strutture mobili o fisse di emergenza
  deve essere garantita la disponibilità di farmaci specifici
  per la terapia di intossicazioni acute da sostanze
  stupefacenti.  Possono essere previste attività di emergenza
  per  overdose  mediante apposite unità mobili, mediante
  l'utilizzazione delle unità mobili di emergenza generale,
  ovvero mediante l'utilizzazione delle unità di strada di cui
  al comma 2.  Per il personale dei servizi di pronto soccorso e
  delle ambulanze è previsto l'aggiornamento per la diagnosi e
  la terapia delle intossicazioni acute da sostanze stupefacenti
  ai sensi del comma 12.
 
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     6.  Nell'area territoriale omogenea definita ai sensi del
  comma 1 dell'articolo 4 in cui si svolge il programma di
  riduzione del danno, deve essere garantita la disponibilità di
  trattamenti farmacologici sostitutivi di mantenimento, secondo
  protocolli definiti nel programma stesso.  L'unità mobile per
  la distribuzione di farmaci sostitutivi opera, in raccordo con
  l'unità di strada, nelle zone a più alta densità di
  tossicodipendenti, garantendo sia trattamenti singoli
  occasionali sia programmi di mantenimento, in collaborazione
  con l'attività dei medici di base e con il SERT
  territorialmente competente.
     7.  I SERT dell'area omogenea in cui si svolge il programma
  di riduzione del danno devono garantire:
         a)  modalità di accesso specifiche per le persone
  contattate dalle unità di strada;
         b)  piena operatività nelle ventiquattro ore, in
  coordinamento con tutte le altre attività della unità
  sanitaria locale territorialmente competente;
         c)  trattamenti farmacologici sostitutivi, anche di
  mantenimento.
     8.  Il programma di riduzione del danno deve prevedere
  canali preferenziali di accesso alle comunità terapeutiche e
  di accoglienza.
     9.  Nelle aree di attività del programma di riduzione del
  danno possono essere installati dispositivi automatici di
  distribuzione e scambio di siringhe e profilattici e di
  raccolta di siringhe usate.  Il numero e la sede di
  installazione di tali dispositivi sono stabiliti in relazione
  alla pianificazione delle attività dell'unità di strada.
     10.  Al coordinamento organizzativo, costituito dal
  personale dei servizi pubblici e privati coinvolti nel
  programma, spetta il compito di:
         a)  individuare le aree di intervento, anche
  avvalendosi delle eventuali informazioni fornite dalle Forze
  dell'ordine;
         b)  coordinare le attività dei diversi operatori
  che partecipano al programma,
 
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  garantendone l'attuazione e la continuità nei tempi
  previsti;
         c)  assicurare i rapporti con le istituzioni e le
  realtà sociali del territorio ed informare delle attività del
  programma di riduzione del danno i medici di base.
     11.  Il programma di riduzione del danno deve individuare
  le modalità e gli strumenti di verifica del programma stesso.
  E' demandata alle regioni l'individuazione delle strutture non
  coinvolte nel programma alle quali è affidata la valutazione
  di efficacia del programma medesimo.
     12.  Per tutti gli operatori coinvolti nel programma di
  riduzione del danno è prevista una specifica attività di
  formazione professionale, propedeutica all'inserimento nel
  programma stesso, oltre che una costante attività di
  aggiornamento e di sostegno comportamentale.  Il piano di
  formazione e di aggiornamento degli operatori prevede
  l'identificazione ed il conseguimento di obiettivi formativi
  specifici per ciascuna attività del programma.
 
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