| (Attività e funzioni dei programmi
di riduzione del danno).
1. Le attività e le funzioni alle quali deve adempiere il
programma di riduzione del danno sono le seguenti:
a) istituzione di unità di strada;
b) istituzione di centri intermedi di
accoglienza;
c) costituzione di strutture fisse o mobili di
emergenza;
d) disponibilità di una terapia farmacologica
sostitutiva;
e) collegamento con il servizio per le
tossicodipendenze (SERT) e con le eventuali comunità
terapeutiche e di accoglienza territorialmente competenti;
f) istituzione di una rete di distributori e
scambiatori automatici di siringhe e profilattici;
g) istituzione di un coordinamento
organizzativo;
h) valutazione epidemiologica, di efficacia e di
efficienza dei diversi servizi operanti nel settore del
recupero delle tossicodipendenze;
i) formazione di un piano di sostegno
comportamentale e relazionale degli operatori;
l) istituzione di corsi per la formazione e
l'aggiornamento del personale.
2. I compiti dell'unità di strada sono i seguenti:
a) avvicinamento delle persone tossicomani e
definizione della domanda;
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b) informazione sulle possibilità di offerta del
programma di riduzione del danno;
c) offerta di profilattici, siringhe ed altro
materiale di prevenzione;
d) supporto e facilitazione di accesso ai servizi
ed ai programmi di cura e di riabilitazione.
3. L'unità di strada è dotata di mezzi di trasporto
idonei, di documenti di riconoscimento degli operatori
concordati con le Forze dell'ordine, e del materiale
informativo e preventivo necessario. Ogni unità di strada fa
riferimento al centro intermedio di accoglienza di cui al
comma 4. Il personale dell'unità di strada è abilitato
attraverso la frequenza ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale di cui al comma 12.
4. Il centro intermedio di accoglienza è localizzato
presso comuni luoghi di abitazione e di incontro, presso i
quali le persone contattate trovano accoglienza a breve
termine per il tempo necessario alla individuazione della
struttura più idonea dove indirizzarle o, comunque, per
garantire loro un breve periodo di aiuto e di supporto
psico-sociale. I centri di accoglienza sono a carattere
strettamente non sanitario. L'accoglienza non è condizionata
alla volontà di recupero espressa dal tossicodipendente. In
tali centri devono essere promosse forme integrate di
partecipazione del mondo giovanile e delle realtà sociali
locali.
5. Presso tutte le strutture mobili o fisse di emergenza
deve essere garantita la disponibilità di farmaci specifici
per la terapia di intossicazioni acute da sostanze
stupefacenti. Possono essere previste attività di emergenza
per overdose mediante apposite unità mobili, mediante
l'utilizzazione delle unità mobili di emergenza generale,
ovvero mediante l'utilizzazione delle unità di strada di cui
al comma 2. Per il personale dei servizi di pronto soccorso e
delle ambulanze è previsto l'aggiornamento per la diagnosi e
la terapia delle intossicazioni acute da sostanze stupefacenti
ai sensi del comma 12.
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6. Nell'area territoriale omogenea definita ai sensi del
comma 1 dell'articolo 4 in cui si svolge il programma di
riduzione del danno, deve essere garantita la disponibilità di
trattamenti farmacologici sostitutivi di mantenimento, secondo
protocolli definiti nel programma stesso. L'unità mobile per
la distribuzione di farmaci sostitutivi opera, in raccordo con
l'unità di strada, nelle zone a più alta densità di
tossicodipendenti, garantendo sia trattamenti singoli
occasionali sia programmi di mantenimento, in collaborazione
con l'attività dei medici di base e con il SERT
territorialmente competente.
7. I SERT dell'area omogenea in cui si svolge il programma
di riduzione del danno devono garantire:
a) modalità di accesso specifiche per le persone
contattate dalle unità di strada;
b) piena operatività nelle ventiquattro ore, in
coordinamento con tutte le altre attività della unità
sanitaria locale territorialmente competente;
c) trattamenti farmacologici sostitutivi, anche di
mantenimento.
8. Il programma di riduzione del danno deve prevedere
canali preferenziali di accesso alle comunità terapeutiche e
di accoglienza.
9. Nelle aree di attività del programma di riduzione del
danno possono essere installati dispositivi automatici di
distribuzione e scambio di siringhe e profilattici e di
raccolta di siringhe usate. Il numero e la sede di
installazione di tali dispositivi sono stabiliti in relazione
alla pianificazione delle attività dell'unità di strada.
10. Al coordinamento organizzativo, costituito dal
personale dei servizi pubblici e privati coinvolti nel
programma, spetta il compito di:
a) individuare le aree di intervento, anche
avvalendosi delle eventuali informazioni fornite dalle Forze
dell'ordine;
b) coordinare le attività dei diversi operatori
che partecipano al programma,
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garantendone l'attuazione e la continuità nei tempi
previsti;
c) assicurare i rapporti con le istituzioni e le
realtà sociali del territorio ed informare delle attività del
programma di riduzione del danno i medici di base.
11. Il programma di riduzione del danno deve individuare
le modalità e gli strumenti di verifica del programma stesso.
E' demandata alle regioni l'individuazione delle strutture non
coinvolte nel programma alle quali è affidata la valutazione
di efficacia del programma medesimo.
12. Per tutti gli operatori coinvolti nel programma di
riduzione del danno è prevista una specifica attività di
formazione professionale, propedeutica all'inserimento nel
programma stesso, oltre che una costante attività di
aggiornamento e di sostegno comportamentale. Il piano di
formazione e di aggiornamento degli operatori prevede
l'identificazione ed il conseguimento di obiettivi formativi
specifici per ciascuna attività del programma.
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