| (Programmi di riduzione del danno negli istituti
penitenziari).
1. Obiettivi dei programmi di riduzione del danno negli
istituti penitenziari sono:
a) la riduzione dei danni derivati da
comportamenti associati all'assunzione di sostanze
stupefacenti per via endovenosa in ambiente penitenziario;
b) la riduzione dei danni associati ad attività
sessuali;
c) la riduzione dei rischi di trasmissione di
infezioni da HIV;
d) il miglioramento della accessibilità e della
utilizzazione dei test diagnostici per infezioni da
HIV;
e) il miglioramento delle conoscenze sulle
infezioni trasmissibili per via ematica e sessuale.
Pag. 10
2. Le strutture impegnate nel programma di riduzione del
danno operano in ambiente penitenziario, in collaborazione con
l'amministrazione penitenziaria, offrendo i seguenti
interventi:
a) attività informativa individuale e
confidenziale ai detenuti ed al personale penitenziario su:
1) modalità di trasmissione di infezione da HIV e di
altre patologie trasmissibili per via ematica;
2) modalità di riduzione del rischio di trasmissione
del virus HIV e delle altre patologie trasmissibili
conosciute;
3) accesso al test per infezioni da HIV;
4) comunicazioni dei risultati del test per
infezioni da HIV, da effettuare esclusivamente alla persona
sottoposta al test, garantendo la riservatezza e la
confidenzialità dell'informazione ed il divieto di
comunicazione dell'effettuazione e dei risultati del
test a persone diverse da quella cui il test si
riferisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 5
giugno 1990, n. 135;
5) programmi di trattamento delle
tossicodipendenze;
b) effettuazione di test per la diagnosi di
infezione da HIV e di patologie ad essa correlate, con
rispetto delle modalità di riservatezza e di confidenzialità
di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n.
135;
c) attività di informazione e di aggiornamento
collettivo a gruppi di detenuti ed operatori, secondo le
modalità didattiche ritenute più idonee alla specifica
condizione del singolo istituto di pena;
d) attività informativa ed assistenza per il
riconoscimento delle condizioni previste dal decreto-legge 14
maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 1993, n. 222, e dal decreto del Ministro della
sanità 25 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1993;
Pag. 11
e) definizione e conduzione dei programmi di
trattamento delle tossicodipendenze, con particolare
riferimento ai programmi di trattamento farmacologico
sostitutivo o di mantenimento;
f) gestione, in collaborazione con i centri
clinici preposti, secondo i protocolli terapeutici da essi
definiti, delle attività di trattamento delle infezioni da HIV
e delle patologie ad esse correlate.
3. Le unità sanitarie locali devono garantire, nell'ambito
dell'intervento negli istituti penitenziari, le prestazioni di
cui al comma 2. In particolare è fatto obbligo agli operatori
di informare ciascun detenuto con cui vengono a contatto sulla
possibilità di fruire di tali prestazioni.
| |