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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3736
DDL0200-0002
Progetto di legge Camera n. 200 - testo presentato - (DDL13-200)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C200. TESTIPDL
...C200.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC200 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Le risultanze della relazione
  conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul
  ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
  (approvato l'11 marzo 1996 - Doc. XXII-bis, n. 2 della XII
  legislatura), individuano, tra le varie situazioni di crisi,
  quella dei rifiuti sanitari a rischio infettivo il cui
  smaltimento seguita ad essere effettuato in maniera inadeguata
  sotto il profilo della protezione ambientale, del rischio
  epidemiologico e delle procedure di smaltimento.  Inoltre, il
  livello elevatissimo ed ingiustificato dei prezzi di
  smaltimento insieme con gli alti margini di profitto
  conseguibili fanno del settore uno di quelli in cui
  frequentemente si verificano fenomeni d'illegalità e
  d'infiltrazione malavitosa.  Peraltro tecniche e procedure di
  smaltimento e tariffe praticate nel nostro Paese non sono in
  linea con le direttive comunitarie e necessitano anche di
  essere uniformate tra le stesse regioni italiane al fine di
  evitare il traffico interregionale di tali rifiuti.
     Tutto ciò premesso, i proponenti ritengono di dover
  intervenire con la presente proposta di legge al fine di porre
  rimedio ai gravi ritardi verificatisi nel recepimento, non più
  procrastinabile, delle direttive comunitarie in merito allo
  smaltimento dei rifiuti ed al fine di conseguire al più presto
  gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente, di eliminazione
  del rischio epidemiologico potenziale, di razionalizzare le
  procedure di trattamento presso le strutture sanitarie, di
  eliminare all'origine le basi stesse dei fenomeni d'illegalità
  e di rendere, pertanto, non più necessari i controlli,
 
                               Pag. 2
 
  peraltro difficili e spesso inefficaci, sulle operazioni di
  smaltimento; tali obiettivi dovranno essere conseguiti con il
  concomitante abbattimento della spesa di smaltimento nel
  quadro dell'obiettivo della spesa gravante sul Fondo sanitario
  nazionale.
  A)  La situazione attuale e le sue carenze.
     La normativa vigente in materia è strutturata su norme di
  rango primario (decreto del Presidente della Repubblica n.
  915 del 1982 e legge n.  45 del 1989), contenenti, peraltro,
  anche prescrizioni di carattere analitico, e su disposizioni
  amministrative (delibera del 27 luglio 1984 del Comitato
  interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, pubblicata nel
  supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 253 del
  13 settembre 1984, decreto del Ministro dell'ambiente, di
  concerto con il Ministro della sanità, del 25 maggio 1989,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 137 del 14 giugno
  1989).
     Tale complesso di norme (frammentario, disorganico e
  spesso di notevole difficoltà interpretativa ed attuativa)
  contempla due possibilità di trattare, nella struttura che li
  genera, i rifiuti sanitari a rischio infettivo: tramite il
  trattamento di disinfezione (che comporta particolari
  precauzioni nel confezionamento e nel trasporto del rifiuto,
  permanendone la potenziale pericolosità) o tramite il
  trattamento di sterilizzazione (le tecnologie disponibili
  garantiscono l'efficacia del processo d'innocuizzazione dei
  rifiuti eliminandone la pericolosità e rendendoli assimilabili
  ai semplici rifiuti urbani).
     Attualmente viene quindi lasciata ampia discrezionalità ai
  soggetti produttori dei rifiuti sanitari in merito alla scelta
  delle modalità di trattamento e totale discrezionalità ai
  soggetti preposti al loro smaltimento in merito
  all'accoglimento dei rifiuti sterilizzati e alle tariffe di
  smaltimento da applicare.  La scelta tra le due possibilità è
  demandata alle amministrazioni locali che, essendo più esposte
  a condizionamenti e pressioni, hanno evitato l'adozione di
  scelte "difficili" e contrarie ad interessi consolidati.
  Purtroppo, quindi, malgrado la legislazione vigente individui
  nel trattamento di sterilizzazione di tali rifiuti sanitari a
  rischio infettivo un procedimento che li rende assimilabili ai
  semplici rifiuti urbani, i rifiuti sanitari, considerati alla
  stregua di rifiuti speciali, vengono prima disinfettati con
  l'aggiunta di additivi chimici (che in realtà non hanno alcuna
  efficacia e che ne aggravano il carico inquinante) e poi
  confezionati in contenitori adeguati ad assicurare la
  sicurezza durante il trasporto ed avviati alla
  termodistruzione negli inceneritori per i rifiuti speciali.
     Nei fatti si è quindi consolidata la prassi di smaltimento
  più impropria, in quanto gestionalmente più complessa per le
  strutture sanitarie e per le autorità di controllo,
  maggiormente inquinante, a maggior costo per la collettività
  ed a maggior rischio di illegalità.  Tale prassi è la causa
  prima degli altissimi costi attuali di smaltimento che gravano
  sulla collettività (da un minimo di 2.500 lire per chilogrammo
  in Emilia-Romagna a un massimo di 8.000 lire per chilogrammo
  in alcune regioni meridionali) e dei fenomeni di illegalità
  che, malgrado i controlli del nucleo operativo ecologico dei
  carabinieri, continuano purtroppo a verificarsi.
     Si evidenzia che le dimensioni del fenomeno non sono
  trascurabili, poiché la produzione media giornaliera di tale
  tipo di rifiuti è pari a circa 1 chilogrammo per posto letto
  che corrisponde a un quantitativo di rifiuti sanitari a
  rischio infettivo da smaltire, per tutto il territorio
  nazionale, pari a circa 100 mila tonnellate l'anno.
     Tale situazione ha nei fatti impedito la diffusione nel
  nostro Paese delle nuove tecnologie di sterilizzazione
  (applicate da tempo negli altri Paesi comunitari più
  avanzati), creando ostacolo allo sviluppo tecnologico e alla
  concorrenzialità.  Peraltro la dimensione economica dello
  smaltimento come oggi viene effettuato (la spesa annua a
  carico del Fondo sanitario nazionale è pari ad almeno 500-600
  miliardi di lire per un quantitativo di rifiuti a potenziale
 
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  rischio infettivo di circa 100 mila tonnellate), induce a
  prendere provvedimenti urgenti volti a contenere l'onere
  economico a carico della collettività ed a sottrarre al
  rischio di infiltrazione malavitosa il settore dello
  smaltimento dei rifiuti sanitari speciali.
  B)  I princìpi generali della proposta di legge.
     Sulla base della situazione esistente e delle indicazioni
  e delle motivazioni finora formulate, vengono di seguito
  definiti i princìpi sui quali è strutturata la presente
  proposta di legge.
     E' convincimento dei proponenti che le disposizioni della
  legge proposta non debbano demandare alle amministrazioni
  locali, più esposte a condizionamenti e pressioni,
  l'effettuazione di scelte "difficili" (e che quindi non
  sarebbero mai effettuate) e debbano invece:
       1) sancire l'obbligatorietà del trattamento di
  sterilizzazione dei rifiuti sanitari entro le strutture che li
  producono prima dell'invio allo smaltimento finale (escludendo
  l'additivazione di sostanze chimiche disinfettanti che, non
  garantendo alcuna disinfezione, obbligano comunque a seguire
  la costosissima via di smaltimento attualmente in essere).  Il
  trattamento di semplice disinfezione potrà essere consentito
  esclusivamente alle strutture sanitarie di dimensioni limitate
  in termini di quantitativo di rifiuti a rischio infettivo
  prodotti giornalmente (si propone un quantitativo inferiore a
  100 chilogrammi per giorno); i rifiuti disinfettati dovranno
  comunque essere successivamente inviati, prima del loro
  smaltimento finale, al trattamento in centri di
  sterilizzazione ubicati in strutture sanitarie pubbliche;
       2) sancire l'obbligatorietà del convenzionamento diretto
  tra i soggetti pubblici produttori (aziende Unità sanitarie
  locali e ospedaliere) ed i soggetti pubblici smaltitori
  (aziende municipalizzate di nettezza urbana e loro
  concessionari) dei rifiuti sanitari a rischio infettivo che,
  se sterilizzati, dovranno essere considerati (ai fini dello
  smaltimento finale) come rifiuti urbani, smaltiti negli stessi
  impianti di termodistruzione ed a tariffe analoghe.  In tal
  modo si eviterà che rifiuti, ormai urbani, vengano
  termodistrutti al prezzo ed in inceneritori per rifiuti
  speciali.
     La regione non dotata di strutture che assicurino la
  termodistruzione di rifiuti solidi urbani potrà disporre
  l'invio dei rifiuti sanitari sterilizzati presso impianti di
  termodistruzione di rifiuti urbani di regioni possibilmente
  limitrofe attraverso la predisposizione di specifici accordi
  di programma.  Nell'impossibilità di attuazione di tali accordi
  di programma interregionali (evento probabile visto che
  attualmente esiste una capacità di incenerimento
  corrispondente a non più del 10-15 per cento dei rifiuti
  urbani prodotti, dei quali solo una parte viene utilizzata per
  la produzione di energia elettrica) e nell'attesa
  dell'attivazione, nella regione interessata, di impianti di
  termodistruzione di rifiuti solidi urbani, i rifiuti sanitari
  sterilizzati potranno essere smaltiti in discarica di prima
  categoria insieme con i rifiuti urbani e alla stessa
  tariffa.
     In tal modo si estenderanno fin da subito i benefìci
  conseguibili con il processo di sterilizzazione anche a quelle
  regioni, purtroppo numerose, che non dispongono ancora di
  impianti di termodistruzione di rifiuti urbani.
     L'obbligatorietà dell'adozione, da parte delle strutture
  sanitarie, delle tecnologie di sterilizzazione consentirà di
  garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia
  igienico-sanitaria all'interno e all'esterno degli ospedali e
  consentirà di semplificare le operazioni di smaltimento dei
  rifiuti sanitari a rischio infettivo.  Verrà inoltre realizzato
  il controllo effettivo sull'operazione di smaltimento,
  eliminando alla radice ogni fenomeno d'illegalità.
     Si sottolinea che tutti i vantaggi sopra esposti verranno
  conseguiti con una concomitante drastica riduzione della spesa
  corrente connessa con lo smaltimento dei rifiuti sanitari, che
  attualmente grava sulla collettività per almeno 500-600
  miliardi di lire all'anno.
 
                               Pag. 4
 
  C)  Le finalità della proposta di legge.
     Di seguito sono esposte le finalità che con la presente
  proposta di legge si intendono conseguire.
     1.  Protezione ambientale.
     Verranno salvaguardate (in accordo alle raccomandazioni
  dell'Organizzazione mondiale della sanità) le condizioni
  igienico-sanitarie all'esterno della struttura ospedaliera,
  eliminando totalmente i rischi per la salute pubblica connessi
  con il trasporto e lo smaltimento di rifiuti a rischio
  infettivo e approssimativamente "disinfettati".  Attualmente,
  infatti, il rifiuto viene "disinfettato" con l'aggiunta di
  composti chimici (composti di cloro, aldeidi, sali d'ammonio,
  eccetera) che, non potendo permeare il rifiuto, ne rendono la
  disinfezione del tutto teorica e priva di efficacia reale e ne
  aggravano per di più il carico inquinante.
     2.  Finalità organizzativo-gestionali.
     Verranno razionalizzate le operazioni di collettamento,
  confezionamento e trasporto del rifiuto sanitario a rischio
  infettivo all'interno della struttura ospedaliera, eliminando
  il ricorso all'utilizzo di costosi contenitori speciali e di
  disinfettanti.
     L'adozione del processo di sterilizzazione consentirà
  maggiore flessibilità nelle operazioni di stoccaggio
  temporaneo e di trasporto del rifiuto (infatti i rifiuti, una
  volta sterilizzati, non dovranno più essere allontanati dalla
  struttura sanitaria entro quarantotto ore dalla loro
  produzione), e lo stoccaggio temporaneo e il successivo
  conferimento verranno razionalizzati poiché le nuove
  tecnologie, in genere, prevedono il compattamento del rifiuto
  dopo il trattamento di sterilizzazione.
     3.  Controllo effettivo sull'operazione di corretto
  smaltimento.
     Verrà realizzato il trattamento di sterilizzazione sul
  luogo di produzione del rifiuto al fine di declassarlo
  all'origine, eliminandone la pericolosità e così si eviterà di
  sviluppare il  business  del trasporto che, nel percorso
  di smaltimento, rappresenta la fase più esposta a fenomeni di
  illegalità, essendo più difficile effettuare i controlli in
  merito alla reale destinazione finale dei rifiuti sanitari a
  rischio infettivo (ciò è tanto più vero per i rifiuti speciali
  sanitari il cui smaltimento assicura oggi margini di profitto
  elevati).
     Il trattamento di sterilizzazione renderà inutile (in
  quanto non più necessario) il controllo, da parte delle
  autorità preposte, della fase di trasporto, avendo il rifiuto
  sterilizzato perso sul luogo di origine le proprie
  caratteristiche di pericolosità.
     4.  Economicità di smaltimento e recupero energetico.
     Verranno abbattuti drasticamente i costi dell'operazione
  di smaltimento dei rifiuti speciali sanitari a rischio
  infettivo che, ormai sterilizzati e resi assimilabili ai
  normali rifiuti solidi urbani, saranno sottoposti alle
  medesime regole comunali di privativa per i rifiuti solidi
  urbani ed assoggettati ad analoghe tariffe di smaltimento.
     Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
  potranno rinegoziare i contratti di smaltimento in essere,
  facendo proprio il risparmio conseguibile e, nel contempo,
  cedendo alle aziende municipalizzate di nettezza urbana un
  rifiuto garantito sterile ed a elevato contenuto calorico
  (potere calorifico inferiore PCI=3.475 Kcal/kg - M. Pasini,
  1987).
     Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in
  quanto soggetto pubblico, potranno, inoltre, conferire al
  proprio centro di sterilizzazione anche i rifiuti sanitari a
  rischio infettivo provenienti dagli altri presìdi e strutture
  sanitarie (anche private) facenti parte del proprio
  comprensorio.  In tal modo si potrà garantire la certezza del
  corretto trattamento incrementando ulteriormente, in base a
  fattori di scala, l'economicità dell'operazione di
  sterilizzazione.
     Il risparmio annuo che la sanità pubblica potrà
  realizzare, tramite l'adozione obbligatoria della tecnologia
  di sterilizzazione (risparmio di personale, attrezzature,
  contenitori ed accessori) è pari, a regime, ad almeno 300
 
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  miliardi di lire all'anno, conseguibili nell'arco di un
  triennio.
     I proponenti sottolineano che, per dotare le unità
  sanitarie locali e le aziende ospedaliere delle nuove
  tecnologie di sterilizzazione, non sarà necessario prevedere
  alcun onere di bilancio in conto capitale, in quanto le
  risorse necessarie saranno reperite dai risparmi che verranno
  conseguiti sulla attuale spesa corrente di smaltimento.
     Il risparmio conseguito potrà essere anche utilizzato per
  finanziare la costruzione di nuovi impianti di
  termodistruzione ed accelerare il processo di
  razionalizzazione di tutto il sistema di smaltimento dei
  rifiuti solidi.  L'entità minima delle risorse rese disponibili
  per tale via nel primo triennio sono così individuabili:
       1^ anno: lire 60-80 miliardi;
       2^ anno: lire 180-230 miliardi;
       3^ anno e seguenti: lire 300 miliardi.
     5.  Recepimento di norme comunitarie.
     Le nuove tariffe di smaltimento, oggi non in linea con
  quelle in essere presso gli altri Stati membri della Unione
  europea consentiranno il recepimento della direttiva che
  obbliga all'armonizzazione, in ambito comunitario, dei prezzi
  di smaltimento dei rifiuti.
     Venendo al merito della presente proposta di legge, le
  disposizioni dell'articolo 2 forniscono il quadro generale dei
  rifiuti sanitari, classificandoli per tipo di pericolosità.
     Si è voluto rendere chiaro che solo quei rifiuti
  provenienti da strutture sanitarie che sono caratterizzati
  dalla loro pericolosità, sono soggetti alla regolamentazione
  della presente proposta di legge, atteso che non può
  ravvisarsi alcun potenziale infettivo nei rifiuti provenienti
  dalle attività di ordinaria amministrazione (ad esempio
  cucina, giardinaggio, amministrative) le quali non si
  connotano di alcuna specificità per il fatto di svolgersi in
  una struttura sanitaria.  Tale impostazione di distinzione tra
  i rifiuti pericolosi originati da specifiche attività
  sanitarie e tutti gli altri rifiuti, nei fatti favorirà anche
  la diffusione della raccolta differenziata dei rifiuti che
  devono essere positivi, oltre che sull'ambiente, anche
  sull'economia gestionale delle strutture sanitarie.
     L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano le categorie dei
  rifiuti sanitari a rischio infettivo il cui smaltimento la
  presente proposta di legge vuole regolamentare e l'ambito di
  applicazione della medesima.  Ciò anche in linea con la
  tendenza normativa in materia di rifiuti speciali di creare
  singole sottocategorie completamente regolamentate sulla base
  delle loro specificità.
     Rimangono, quindi, esclusi dalle disposizioni della
  presente proposta di legge i rifiuti radioattivi per il loro
  diverso grado di pericolosità, essendosi, peraltro, ritenuto
  in proposito necessaria almeno la prescrizione del trattamento
  cautelare di disinfezione.
     Analogamente non sono stati valutati e normati i reflui
  biologici perché  de iure conditio  l'esame del complesso
  problema comporta implicazioni con gli scarichi disciplinati
  dalla legge n. 319 del 1976, espressamente esclusi dal campo
  di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n.
  915 del 1982 (commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 915 del 1982).
     Le disposizioni contenute nell'articolo 5 individuano le
  modalità di trattamento dei rifiuti entro la struttura
  sanitaria che li produce, i criteri per stabilire l'idoneità e
  l'efficacia delle tecnologie di sterilizzazione, le verifiche
  e i controlli previsti sul funzionamento degli impianti.
     Si evidenzia che i proponenti non hanno voluto fornire
  indicazioni in merito alle modalità di trattamento di
  sterilizzazione per una maggiore duttilità della norma,
  preferendo rinviare alle norme UNI, per quanto applicabili
  alle nuove tecnologie disponibili sul mercato, ed alle prove
  di efficacia di sterilizzazione effettuate dai soggetti
  pubblici a ciò preposti sulla base delle procedure già
  codificate dalla farmacopea.
     Si è voluto poi prescrivere l'ubicazione stabile degli
  impianti entro le strutture sanitarie pubbliche al fine di
 
                               Pag. 6
 
  garantirne il controllo del funzionamento, sia continuo che
  periodico, da parte del responsabile della struttura
  sanitaria.
     Viene, infine, garantita alle strutture sanitarie minori
  la necessaria flessibilità operativa e l'economicità delle
  operazioni di smaltimento, consentendo ad esse il trattamento
  di disinfezione e la possibilità di inviare i propri rifiuti a
  centri di sterilizzazione pubblici.
     L'articolo 6 stabilisce i criteri di verifica del
  trattamento effettuato da parte delle autorità preposte al
  controllo (annotazione sul registro) e della destinazione del
  rifiuto trattato (documento di accompagnamento).
     La previsione dell'obbligo del registro ove annotare i
  trattamenti subìti dai rifiuti, è in linea con quanto già
  prefigurato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 397 del 1988,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988 e,
  soprattutto, con l'esigenza di consentire un adeguato termine
  di riscontro per l'attività di controllo.  E' stata altresì
  espressamente ribadita la responsabilità in materia del
  responsabile della struttura sanitaria.
     L'articolo 7 individua le modalità di confezionamento dei
  rifiuti ai fini del loro trasporto in condizioni di
  sicurezza.
     L'articolo 8 individua nella sterilizzazione il processo
  di trattamento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo che li
  rende innocui e assimilati ai normali rifiuti solidi urbani,
  consentendone lo smaltimento insieme ad essi ed a costi
  equivalenti; viene mantenuto un percorso di conferimento dei
  rifiuti sanitari sterilizzati separato da quello dei normali
  rifiuti urbani a causa dell'allarme psicologico che essi
  possono ingenerare nella collettività e viene individuata
  nella termodistruzione al posto delle discariche, abolendo
  (entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
  proposta di legge) l'alternativa di conferire i rifiuti
  sterilizzati in discarica, in conformità con la posizione
  della Comunità economica sulla proposta di direttiva delle
  discariche.
     Proprio per mettere a disposizione nell'immediato almeno
  parte delle risorse finanziarie per assicurare la sollecita
  costruzione degli impianti di termodistruzione, viene
  consentito alle regioni che non dispongono di impianti di
  termodistruzione di smaltire i rifiuti sanitari sterilizzati
  in discarica di prima categoria.
     L'articolo 9 incentiva l'adozione di procedure volte ad
  incrementare, in accordo alle direttive comunitarie, la
  raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti.
     Gli articoli 10 e 11 stabiliscono norme relative al
  trattamento delle parti anatomiche e dei rifiuti inerti.
     Le parti anatomiche (e similari) per le quali, oltre a
  tener conto del decreto del Presidente della Repubblica n. 915
  del 1982, bisognava aver presente le norme di polizia
  mortuaria (regolamento approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica n. 285 del 1990), se abbandonate non possono
  che considerarsi rifiuti; conseguentemente non si è potuto
  fare a meno di inserire tali rifiuti tra quelli a rischio
  infettivo.
     Tuttavia i rifiuti organici da sala operatoria anatomica
  nonché da sala parto, oltre al rischio di tipo biologico,
  implicano considerazioni di tipo religioso e morale.  Pertanto
  si è ritenuto opportuno prevedere una diversa destinazione
  finale delle parti anatomiche qualora il soggetto interessato
  abbia fatto esplicita richiesta di inumazione o cremazione ai
  sensi del citato regolamento approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
     Le disposizioni contenute nell'articolo 12 stabiliscono
  limiti di tempo e di quantità allo stoccaggio temporaneo dei
  rifiuti sanitari.  Peraltro le moderne tecnologie consentono di
  compattare il rifiuto a valle del ciclo di sterilizzazione,
  con indubbi vantaggi ai fini dello stoccaggio e del trasporto.
  Lo stoccaggio temporaneo, vietato nella vigente normativa per
  periodi superiori alle quarantotto ore (con prescrizione di
  dubbio fondamento scientifico) è stato consentito fino ad un
  massimo di venti giorni purché contenuto in rigorosi limiti
  quantitativi (non più di 2 metri cubi) ed uniformato agli
  oneri di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
 
                               Pag. 7
 
     L'articolo 13 individua nel responsabile della struttura
  sanitaria che genera i rifiuti, il soggetto giuridico che
  garantisce il puntuale adempimento degli obblighi previsti
  dalla proposta di legge.
     L'articolo 14 abroga alcune disposizioni di legge, ponendo
  rimedio alla frammentarietà e disorganicità della legislazione
  vigente, che è stata in gran parte causa ed al tempo stesso
  giustificazione formale dell'attuale situazione di criticità
  del settore.
     Infine, l'articolo 15, al fine di evitare incrementi
  ingiustificati dei prezzi delle tecnologie di sterilizzazione
  causati da un repentino incremento della domanda, individua in
  tre anni il tempo concesso alle Unità sanitarie locali e alle
  aziende ospedaliere per dotarsi di impianti di sterilizzazione
  e pertanto proroga, limitatamente a tale lasso di tempo, la
  validità delle norme che regolano attualmente lo smaltimento
  dei rifiuti sanitari.
     E' auspicabile che la Camera dei Deputati avvii in tempi
  brevi la discussione della presente proposta di legge,
  nell'interesse prioritario della tutela della salute dei
  cittadini e della Salvaguardia ambientale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-200 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0200 TOTPAG=0020 TOTDOC=0019 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0007 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=020000 00 FASCIDC=13DDL0200 SORTNAV=0020000 000 00000 ZZDDLC200 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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