| (Princìpi generali).
1. La presente legge disciplina lo smaltimento dei rifiuti
sanitari a rischio infettivo secondo specifiche disposizioni
per la regolamentazione delle diverse fasi concernenti la
movimentazione, il trattamento e lo smaltimento finale degli
stessi; in particolare, sono stabiliti l'obbligo del
trattamento di sterilizzazione nell'ambito della struttura che
genera i rifiuti, fatta salva la possibilità di disinfezione
nei limiti di quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera
b), nonché l'obbligo della registrazione delle
operazioni effettuate e dello smaltimento mediante
termodistruzione.
2. La pericolosità dei rifiuti sanitari, che ne determina
l'attribuzione alla categoria dei rifiuti speciali, può essere
originata dal rischio infettivo, dalla pericolosità o dalla
radioattività.
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