| (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge sono definiti rifiuti
sanitari i rifiuti che originano dallo svolgimento delle
attività di prevenzione, diagnosi, terapia e ricerca medica,
veterinaria e biologica esercitate da strutture pubbliche o
private, comprese le farmacie.
2. I rifiuti sanitari a rischio infettivo sono quei
rifiuti che, ai sensi dell'allegato III, punto H9, della
direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991,
possono contenere microrganismi vitali o loro tossine,
conosciuti o ritenuti, per comprovati motivi, causa di
malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi sono quei rifiuti che,
oltre al rischio infettivo di cui al comma 2 distintamente da
esso possono comportare, a seguito di inalazione, ingestione o
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penetrazione cutanea, rischi gravi, acuti o cronici per la
salute, ovvero provocare la morte.
4. I rifiuti radioattivi sono i rifiuti contaminati da
sostanze radioattive, provenienti dalla diagnostica e dalle
terapie radiologiche, da laboratori di medicina nucleare e da
laboratori di analisi chimico-cliniche dove si applicano
tecniche radioimmunologiche.
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