| (Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai
rifiuti sanitari a rischio infettivo, anche pericolosi, che
devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti
appositamente autorizzati, fatto salvo il trattamento di
disinfezione cui devono essere sottoposti, nel periodo di
permanenza nella struttura di produzione, i rifiuti
contaminati da materiale biologico con presenza di agenti
patogeni.
2. Per il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b).
3. Ai rifiuti radioattivi si applicano le prescrizioni di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, fatto salvo
il trattamento di disinfezione cui devono essere sottoposti,
nel periodo di permanenza nella struttura di produzione, i
rifiuti contaminati da materiale biologico con presenza di
agenti patogeni.
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