| (Modalità di trattamento).
1. I rifiuti sanitari a rischio infettivo al fine di
limitarne la pericolosità, devono essere sottoposti ai
seguenti trattamenti nell'ambito della struttura di
provenienza e prima del loro trasferimento:
a) trattamento di sterilizzazione:
1) i rifiuti sanitari a rischio infettivo, purché non
pericolosi e non radioattivi, se preventivamente sottoposti a
trattamento di sterilizzazione in impianti idonei, fissi ed
ubicati entro la struttura sanitaria di provenienza sono resi
innocui e sono assimilati ai rifiuti solidi urbani;
2) la idoneità degli impianti di sterilizzazione, che
devono essere progettati in base ai requisiti generali
indicati nella norma UNI 10384, e la loro efficacia devono
essere certificate da istituti pubblici d'igiene o altri
soggetti pubblici a ciò preposti;
3) l'efficacia di ogni singolo trattamento di
sterilizzazione deve essere certificata dal responsabile della
struttura sanitaria entro cui l'impianto di sterilizzazione è
ubicato; sul registro di cui all'articolo 6 devono risultare,
unitamente all'identificazione del ciclo di trattamento, i
parametri, ovvero la temperatura ed il tempo, mantenuti,
nonché la data del trattamento effettuato. L'efficacia deve
essere verificata almeno trimestralmente tramite esami di
laboratorio effettuati dalla stessa struttura sanitaria, da
laboratori di sanità pubblica o da laboratori qualificati ed a
tale fine autorizzati dal Ministro della sanità. La
documentazione certificante l'efficacia di ciascun trattamento
e i risultati delle verifiche trimetrali devono essere
custoditi presso la struttura sanitaria unitamente ai
registri, per tre anni, al fine di essere esibiti, previa
richiesta, alle autorità regionali di controllo;
4) per i rifiuti sanitari sterilizzati non è
prescritta l'annotazione del reparto di provenienza sul
registro di cui all'articolo 6;
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5) l'installazione di impianti di sterilizzazione, la
cui idoneità è stata certificata ai sensi del numero 2), non è
soggetta ad autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, della
legge 29 ottobre 1987, n. 441; in ogni caso la struttura
sanitaria che effettua la sterilizzazione ha l'obbligo di
segnalare l'attivazione del servizio di sterilizzazione alle
autorità regionali competenti ai fini del controllo;
b) trattamento di disinfezione:
1) è consentito il trattamento di disinfezione chimica
dei rifiuti sanitari a rischio infettivo esclusivamente alle
strutture sanitarie minori, intendendosi per tali quelle
strutture che producono un quantitativo massimo giornaliero di
rifiuti sanitari pari a 100 chilogrammi;
2) possono essere sottoposti al solo trattamento di
disinfezione ed inviati direttamente allo smaltimento i
materiali inerti di cui all'articolo 11 ed i materiali
ingombranti;
3) a seguito del trattamento di disinfezione i rifiuti
non devono avere acquisito le ulteriori caratteristiche di
pericolosità elencate nell'allegato 3 alla direttiva
91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991;
4) i rifiuti sottoposti al trattamento di
disinfestazione devono essere successivamente inviati ai
centri pubblici di sterilizzazione che possono trattare i
rifiuti sanitari disinfettati prodotti dalle strutture minori
ubicate nell'ambito territoriale della Unità sanitaria locale
che gestisce il centro di sterilizzazione interessato;
5) gli impianti di sterilizzazione ubicati nei centri
di sterilizzazione sono soggetti alle norme di cui alla
lettera a);
6) il centro di sterilizzazione non effettua attività
di stoccaggio temporaneo di rifiuti per conto terzi quando
invia tali rifiuti, dopo averli sterilizzati congiuntamente ai
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propri, allo smaltimento. Nell'ambito territoriale della
stessa Unità sanitaria locale il trattamento dei rifiuti
provenienti da un presidio ospedaliero pubblico o da strutture
sanitarie pubbliche dotati di impianto di sterilizzazione, non
si configura come uno smaltimento in conto terzi; analogamente
una struttura sanitaria pubblica può effettuare, oltre al
trasporto dei propri rifiuti, anche il trasporto dei rifiuti
prodotti da altre strutture sanitarie pubbliche appartenenti
territorialmente alla stessa unità sanitaria locale. Tale
trasporto si configura come trasporto in conto proprio di
rifiuti speciali e non è soggetto ad autorizzazione ai sensi
del decreto del Preseidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915.
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