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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3741
DDL0200-0007
Progetto di legge Camera n. 200 - testo presentato - (DDL13-200)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C200. TESTIPDL
...C200.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 10 Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC200 ZZ13 ZZPD ZZPR
                  (Modalità di trattamento).
     1.  I rifiuti sanitari a rischio infettivo al fine di
  limitarne la pericolosità, devono essere sottoposti ai
  seguenti trattamenti nell'ambito della struttura di
  provenienza e prima del loro trasferimento:
         a)  trattamento di sterilizzazione:
         1) i rifiuti sanitari a rischio infettivo, purché non
  pericolosi e non radioattivi, se preventivamente sottoposti a
  trattamento di sterilizzazione in impianti idonei, fissi ed
  ubicati entro la struttura sanitaria di provenienza sono resi
  innocui e sono assimilati ai rifiuti solidi urbani;
         2) la idoneità degli impianti di sterilizzazione, che
  devono essere progettati in base ai requisiti generali
  indicati nella norma UNI 10384, e la loro efficacia devono
  essere certificate da istituti pubblici d'igiene o altri
  soggetti pubblici a ciò preposti;
         3) l'efficacia di ogni singolo trattamento di
  sterilizzazione deve essere certificata dal responsabile della
  struttura sanitaria entro cui l'impianto di sterilizzazione è
  ubicato; sul registro di cui all'articolo 6 devono risultare,
  unitamente all'identificazione del ciclo di trattamento, i
  parametri, ovvero la temperatura ed il tempo, mantenuti,
  nonché la data del trattamento effettuato.  L'efficacia deve
  essere verificata almeno trimestralmente tramite esami di
  laboratorio effettuati dalla stessa struttura sanitaria, da
  laboratori di sanità pubblica o da laboratori qualificati ed a
  tale fine autorizzati dal Ministro della sanità.  La
  documentazione certificante l'efficacia di ciascun trattamento
  e i risultati delle verifiche trimetrali devono essere
  custoditi presso la struttura sanitaria unitamente ai
  registri, per tre anni, al fine di essere esibiti, previa
  richiesta, alle autorità regionali di controllo;
         4) per i rifiuti sanitari sterilizzati non è
  prescritta l'annotazione del reparto di provenienza sul
  registro di cui all'articolo 6;
 
                              Pag. 11
 
         5) l'installazione di impianti di sterilizzazione, la
  cui idoneità è stata certificata ai sensi del numero 2), non è
  soggetta ad autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente
  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto legge
  31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, della
  legge 29 ottobre 1987, n. 441; in ogni caso la struttura
  sanitaria che effettua la sterilizzazione ha l'obbligo di
  segnalare l'attivazione del servizio di sterilizzazione alle
  autorità regionali competenti ai fini del controllo;
         b)  trattamento di disinfezione:
         1) è consentito il trattamento di disinfezione chimica
  dei rifiuti sanitari a rischio infettivo esclusivamente alle
  strutture sanitarie minori, intendendosi per tali quelle
  strutture che producono un quantitativo massimo giornaliero di
  rifiuti sanitari pari a 100 chilogrammi;
         2) possono essere sottoposti al solo trattamento di
  disinfezione ed inviati direttamente allo smaltimento i
  materiali inerti di cui all'articolo 11 ed i materiali
  ingombranti;
         3) a seguito del trattamento di disinfezione i rifiuti
  non devono avere acquisito le ulteriori caratteristiche di
  pericolosità elencate nell'allegato 3 alla direttiva
  91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991;
         4) i rifiuti sottoposti al trattamento di
  disinfestazione devono essere successivamente inviati ai
  centri pubblici di sterilizzazione che possono trattare i
  rifiuti sanitari disinfettati prodotti dalle strutture minori
  ubicate nell'ambito territoriale della Unità sanitaria locale
  che gestisce il centro di sterilizzazione interessato;
         5) gli impianti di sterilizzazione ubicati nei centri
  di sterilizzazione sono soggetti alle norme di cui alla
  lettera  a);
         6) il centro di sterilizzazione non effettua attività
  di stoccaggio temporaneo di rifiuti per conto terzi quando
  invia tali rifiuti, dopo averli sterilizzati congiuntamente ai
 
                              Pag. 12
 
  propri, allo smaltimento.  Nell'ambito territoriale della
  stessa Unità sanitaria locale il trattamento dei rifiuti
  provenienti da un presidio ospedaliero pubblico o da strutture
  sanitarie pubbliche dotati di impianto di sterilizzazione, non
  si configura come uno smaltimento in conto terzi; analogamente
  una struttura sanitaria pubblica può effettuare, oltre al
  trasporto dei propri rifiuti, anche il trasporto dei rifiuti
  prodotti da altre strutture sanitarie pubbliche appartenenti
  territorialmente alla stessa unità sanitaria locale.  Tale
  trasporto si configura come trasporto in conto proprio di
  rifiuti speciali e non è soggetto ad autorizzazione ai sensi
  del decreto del Preseidente della Repubblica 10 settembre
  1982, n. 915.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-200 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0200 TOTPAG=0020 TOTDOC=0019 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=020000 00 FASCIDC=13DDL0200 SORTNAV=0020000 000 00000 ZZDDLC200 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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