| (Annotazione delle operazioni).
1. Le strutture sanitarie sono tenute ad annotare in
apposito registro, costituito da fogli numerati e vidimati dal
responsabile delle strutture medesime:
a) la quantità dei rifiuti sanitari conferiti,
distinti per tipologia, ovvero rifiuti a rischio infettivo,
pericoloso o radioattivo;
b) la data di conferimento;
c) il trattamento effettuato;
d) la ditta incaricata di effettuare il
trasporto;
e) la destinazione.
2. Durante il trasporto i rifiuti sanitari sono
identificati dal documento di accompagnamento dei beni
viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con i
seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore o
detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
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c) destinazione, con l'indicazione del
trattamento;
d) data del trasporto;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
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