| (Modalità di confezionamento
dei rifiuti sanitari a rischio infettivo).
1. Il confezionamento dei rifiuti sanitari a rischio
infettivo è attuato con le seguenti modalità:
a) invio dei rifiuti al trattamento di
sterilizzazione ai sensi dell'articolo 5, se l'impianto è
interno alla struttura sanitaria:
1) i rifiuti sanitari devono essere raccolti
all'origine in apposito contenitore, anche flessibile, il cui
volume non deve superare i 60 litri ed in grado di garantire
la sicurezza nel trasporto in relazione alla pericolosità
delle sostanze trasportate nonché la resistenza all'urto ed
alla movimentazione;
2) il contenitore deve essere sigillato
quotidianamente ed inviato al trattamento di sterilizzazione,
tenuto conto dei limiti di stoccaggio di cui all'articolo
12;
3) sul contenitore devono essere riportate in maniera
visibile le indicazioni relative alla data di confezionamento,
alla tipologia dei rifiuti immessi ed al reparto di
provenienza;
b) invio dei rifiuti al centro di
sterilizzazione:
1) i rifiuti sottoposti al trattamento di
disinfezione, raccolti in un contenitore il cui volume non
deve superare i 60 litri e che deve essere sigillato
quotidianamente, devono essere immessi in altro contenitore
finale, di materiale rigido e resistente, dotato di chiusura
ermetica e costruito secondo le indicazioni di cui
all'allegato 2 alla presente legge;
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2) sul contenitore devono essere riportate in maniera
visibile ed indelebile le indicazioni relative alla data di
confezionamento, alla tipologia dei rifiuti immessi e al luogo
di produzione dei medesimi, ovvero la struttura sanitaria ed
il reparto, nonché al trattamento effettuato;
3) successivamente ad ogni ciclo di uso, il
contenitore finale deve essere pulito e disinfettato e
periodicamente sterilizzato;
4) durante il trasporto è vietata l'apertura dei
contenitori e non sono consentiti stoccaggi temporanei.
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