| (Smaltimento dei rifiuti sanitari sottoposti
a trattamento di sterilizzazione).
1. Dopo il trattamento di sterilizzazione di cui
all'articolo 5, i rifiuti sanitari, resi innocui ed assimilati
ai rifiuti solidi urbani, sono avviati allo smaltimento
mediante termodistruzione, separatamente dai rifiuti solidi
urbani, ma negli stessi impianti e con modalità e tariffe
analoghe a quelle previste per i medesimi.
2. I rifiuti sanitari sterilizzati e, se possibile,
compattati sono raccolti in contenitori flessibili, con
chiusura stagna e che devono riportare in maniera visibile
l'indicazione relativa al luogo di produzione o di trattamento
nonché la data e numero di identificazione relativi al ciclo
di sterilizzazione cui il rifiuto è stato sottoposto, ai fini
di un eventuale controllo da parte delle autorità sanitarie
preposte.
3. Le amministrazioni locali competenti dispongono
l'obbligo del convenzionamento diretto tra i soggetti pubblici
produttori dei rifiuti sanitari sterilizzati ed i soggetti
pubblici e loro concessionari preposti allo smaltimento dei
rifiuti urbani, con tariffe analoghe a quelle applicate ai
rifiuti solidi urbani.
4. Nel caso di inesistenza di impianti per la
termodistruzione la regione interessata dispone l'invio dei
rifiuti sanitari sottoposti a trattamento di sterilizzazione
presso impianti di regioni, ove possibile, limitrofe,
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attraverso la stipula di appositi accordi di programma.
Nell'impossibilità di attuazione di tali accordi e in attesa
dell'attivazione nella regione interessata di impianti di
termodistruzione di rifiuti solidi urbani ed esclusivamente
nel primo triennio dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i rifiuti sanitari sottoposti a trattamento di
sterilizzazione possono essere smaltiti in una discarica di
prima categoria tipo A, con tariffe analoghe a quelle
applicabili ai rifiuti solidi urbani. In tale caso le
amministrazioni locali dispongono l'obbligo del
convenzionamento ai sensi del comma 3.
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