| (Recupero).
1. I responsabili delle strutture sanitarie devono
favorire il recupero dei rifiuti sanitari, previo trattamento
da effettuare ai sensi delle disposizioni vigenti, ed, in
particolare:
a) il recupero di vetreria di laboratorio e dei
contenitori in vetro di alimenti e bevande, di farmaci, di
soluzioni per infusione, privi di cannule e aghi per la
somministrazione, con esclusione dei contenitori di soluzioni
impiegate in terapie antiblastiche:
1) previa sterilizzazione, se contaminati da materiale
biologico;
2) previa sterilizzazione, qualora provenienti da
reparti che ospitano pazienti affetti da malattie
infettive;
3) previo adeguato trattamento di disinfezione o
sterilizzazione, attuato a discrezione del responsabile
sanitario in situazioni specifiche di rischio sanitario;
b) il recupero dei rifiuti metallici taglienti,
previa sterilizzazione, attuata in conformità alle
prescrizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
della sanità 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1990;
Pag. 16
c) il recupero di rifiuti destinati alla
produzione di energia, previa adeguata sterilizzazione.
| |