| (Parti anatomiche).
1. Le parti anatomiche sono destinate all'incenerimento,
previo trattamento di disinfezione ai sensi dell'articolo 5 e
distinto confezionamento, salvo che l'interessato abbia fatto
esplicita richiesta di inumazione o cremazione.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa i
limiti e le condizioni per l'impiego di parti anatomiche nella
farmacopea e nella cosmesi.
| |