| (Norme e disposizioni abrogate).
1. I commi da 2- ter a 2- octies dell'articolo 2
del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, sono
abrogati.
2. L'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è abrogato.
3. Le disposizioni in materia di rifiuti sanitari, di cui
ai numeri 1, punto 1.1.3, 2, punto 2.2, e 4, punto 4.2.3.3,
del testo allegato alla delibera del 27 luglio 1984 del
Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13
settembre 1984, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente
25 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
137 del 14 giugno 1989, cessano di avere applicazione, salvo
quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della presente
legge.
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