| (Norme transitorie).
1. Le strutture sanitarie sono tenute a dotarsi delle
attrezzature necessarie al trattamento dei rifiuti sanitari ai
sensi dell'articolo 5, entro il termine di tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. E' fatto altresì
obbligo alle strutture sanitarie pubbliche di provvedere al
relativo finanziamento tramite le economie derivanti dalla
riduzione della spesa corrente di smaltimento.
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2. Nel primo triennio dalla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano, per quanto concerne le
modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari speciali a
rischio infettivo, le disposizioni del testo allegato alla
citata delibera del 27 luglio 1984, e del citato decreto del
Ministro dell'ambiente 25 maggio 1989.
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