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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3755
DDL0201-0002
Progetto di legge Camera n. 201 - testo presentato - (DDL13-201)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C201. TESTIPDL
...C201.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC201 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il gioco d'azzardo merita di
  essere disciplinato con una chiara ed organica normativa.
     Infatti, da un lato, è proibito dagli articoli da 718 a
  722 del codice penale e, dall'altro, è consentito, in via
  eccezionale, in quattro case da gioco situate nei comuni di S.
  Remo, Venezia, Campione d'Italia e Saint-Vincent, senza che vi
  sia una legge che deroghi espressamente, come necessario in
  materia penale, al divieto.
     Va rimarcata la sentenza della Corte costituzionale n. 152
  del 1985 secondo la quale "la situazione normativa formatasi a
  partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di
  disorganicità: sia per la diversità dei criteri seguiti, sia
  per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi
  acquisiti nell'esercizio del gioco nei casinò..." La sentenza
  continuava rilevando: "...la necessità di una legislazione
  organica che razionalizzi l'intero settore, precisando tra
  l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli
  altri enti locali, nonché i tipi ed i criteri di gestione
  delle case da gioco autorizzate".  Da questo preciso richiamo
  della Corte costituzionale si deduce pertanto che anche le
  attuali case da gioco sono operanti in un quadro di
  "insufficienze e disarmonie" legislative non più
  sopportabili.
     Sono state presentate per questo numerose proposte di
  legge nelle passate legislature senza arrivare a concrete
  conclusioni se si fa eccezione per il testo unificato
  elaborato dalla Commissione attività produttive della Camera
  dei deputati nella X legislatura.  D'altra parte che ci sia la
 
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  necessità di legiferare in materia è testimoniato dalla
  crescente diffusione del gioco d'azzardo clandestino, nelle
  sue più variegate forme, che genera notevoli proventi per la
  malavita organizzata, con i correlati gravi rischi per tutti
  quei cittadini che lo praticano, non essendo tutelati da
  alcuna norma e senza garanzie di sorta.  Inoltre sono da
  superare le remore di carattere morale: perché è pacifico che
  il gioco d'azzardo clandestino esiste ed è pertanto più
  immorale il consentirne tacitamente lo svolgimento che
  regolarizzarlo legislativamente e sottoporlo al controllo
  pubblico.
     C'è da dire inoltre che dal 1^ gennaio 1993 persone e
  capitali possono circolare liberamente tra i vari Stati
  dell'Unione europea in cui vi sono circa 350 case da gioco.
  Nella sola Austria, con un territorio inferiore alla regione
  Lombardia, vi sono 200 casinò.
     Infatti è sempre più diffuso il fenomeno di visitare,
  anche tramite viaggi organizzati, sale da gioco collocate
  negli Stati confinanti, quali la Francia, il Principato di
  Monaco, la Svizzera, l'Austria, la Germania, la Jugoslavia,
  con conseguente esportazione di valuta, al punto che gli
  italiani sono i migliori clienti dei casinò europei.
     E' indispensabile, pertanto, che il Parlamento si occupi
  della materia, considerato che il nostro Paese è l'unico Stato
  in Europa privo di una apposita legislazione ma con alcune
  case da gioco funzionanti.
     Peraltro i notevoli proventi che un casinò produce vengono
  introitati dai bilanci comunali per il soddisfacimento dei
  bisogni della comunità, in special modo per lo sviluppo
  turistico, artistico e culturale.
     La presenza di un numero equilibrato di case da gioco sul
  territorio potenzia e sviluppa il turismo nazionale con i ben
  noti vantaggi discendenti da una maggiore presenza di
  popolazione straniera portatrice di valuta pregiata; in modo
  particolare i benefìci riguarderebbero l'occupazione diretta
  ed indotta determinante, soprattutto in questo momento
  storico, per l'economia del nostro Paese.
     E' acclarato che le case da gioco vanno considerate come
  un'attrattiva turistica, un elemento che integra una struttura
  del divertimento già esistente e, quindi, un valido elemento
  di richiamo e di incentivazione per una larga corrente di
  flusso turistico di qualità.
     La presente proposta di legge, al capo I, prevede
  l'apertura di una casa da gioco nella regione Abruzzo, con
  ubicazione nel comune di Giulianova, in provincia di Teramo,
  dopo aver tenuto conto dei seguenti peculiari elementi:
       1) con petizione popolare in data 27 maggio 1992,
  avanzata da 1800 sottoscrittori, i cittadini hanno chiesto
  l'istituzione di una casa da gioco;
       2) il consiglio comunale con delibera n. 74 del 30
  novembre 1992, ha formalmente richiesto l'istituzione di un
  casinò;
       3) la particolare situazione di centro demograficamente
  contenuto (circa 23.000 abitanti) e raccolto, situato a
  notevole distanza dalle grandi città;
       4) la centrale collocazione geografica nel medio
  Adriatico in una zona a grande vocazione turistica,
  caratterizzata da numerose bellezze paesaggistiche e naturali,
  da beni di notevole pregio storico, archeologico e
  culturale;
       5) Giulianova non è sede di capoluogo di provincia e
  dista da una casa gioco esistente oltre 700 chilometri;
       6) la presenza di servizi e infrastrutture turistiche
  qualificate, tra cui un centro congressi, in grado di ospitare
  una cospicua domanda turistica, nonché di APT;
       7) il facile accesso anche dalle regioni confinanti: la
  città è servita da una rete ferroviaria nazionale, da strade
  statali, da strade provinciali; dista dallo svincolo
  autostradale della A14 appena 5 chilometri e dall'aeroporto di
  Pescara circa 40 chilometri; è dotata anche di un porto
  turistico;
       8) Giulianova è una città situata in un bacino turistico
  (costa teramana) tra i più importanti del medio-adriatico con
  oltre 10 milioni di presenze turistiche stagionali;
 
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       9) nella città si svolgono da anni corsi di formazione
  professionale per  croupiers.
     La ripartizione degli utili tra comune, provincia e
  regione vuole rappresentare il ruolo della casa da gioco in
  un'area vasta per la quale si rende necessario un qualificato
  intervento di promozione turistica oggi molto carente a causa
  delle esigue risorse messe a disposizione per il settore
  turistico da parte della regione Abruzzo.
     La proposta di legge al capo II prevede l'istituzione
  dell'albo nazionale dei gestori delle case da gioco, dell'albo
  nazionale dei  croupiers  e fissa norme severe per un
  controllo permanente sulla gestione delle case da gioco con
  l'istituzione di un nucleo speciale di polizia (polizia dei
  giochi) necessario soprattutto per impedire deviazioni
  penalmente perseguibili come riciclaggio di denaro sporco,
  tentativi di penetrazione mafiosa o camorristica nella
  gestione.
     Onorevoli colleghi, nel concludere questa relazione si
  vuole ribadire l'urgenza e la necessità di approvare in tempi
  rapidissimi una moderna e severa legislazione in materia:
       per presentare in Europa una situazione analoga a quella
  degli altri Paesi;
       per dare rigorosi strumenti di controllo e di
  moralizzazione, oggi inesistenti, in un settore in cui se ne
  sente particolamente il bisogno.
 
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