| Onorevoli Colleghi! - Il gioco d'azzardo merita di
essere disciplinato con una chiara ed organica normativa.
Infatti, da un lato, è proibito dagli articoli da 718 a
722 del codice penale e, dall'altro, è consentito, in via
eccezionale, in quattro case da gioco situate nei comuni di S.
Remo, Venezia, Campione d'Italia e Saint-Vincent, senza che vi
sia una legge che deroghi espressamente, come necessario in
materia penale, al divieto.
Va rimarcata la sentenza della Corte costituzionale n. 152
del 1985 secondo la quale "la situazione normativa formatasi a
partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di
disorganicità: sia per la diversità dei criteri seguiti, sia
per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi
acquisiti nell'esercizio del gioco nei casinò..." La sentenza
continuava rilevando: "...la necessità di una legislazione
organica che razionalizzi l'intero settore, precisando tra
l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli
altri enti locali, nonché i tipi ed i criteri di gestione
delle case da gioco autorizzate". Da questo preciso richiamo
della Corte costituzionale si deduce pertanto che anche le
attuali case da gioco sono operanti in un quadro di
"insufficienze e disarmonie" legislative non più
sopportabili.
Sono state presentate per questo numerose proposte di
legge nelle passate legislature senza arrivare a concrete
conclusioni se si fa eccezione per il testo unificato
elaborato dalla Commissione attività produttive della Camera
dei deputati nella X legislatura. D'altra parte che ci sia la
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necessità di legiferare in materia è testimoniato dalla
crescente diffusione del gioco d'azzardo clandestino, nelle
sue più variegate forme, che genera notevoli proventi per la
malavita organizzata, con i correlati gravi rischi per tutti
quei cittadini che lo praticano, non essendo tutelati da
alcuna norma e senza garanzie di sorta. Inoltre sono da
superare le remore di carattere morale: perché è pacifico che
il gioco d'azzardo clandestino esiste ed è pertanto più
immorale il consentirne tacitamente lo svolgimento che
regolarizzarlo legislativamente e sottoporlo al controllo
pubblico.
C'è da dire inoltre che dal 1^ gennaio 1993 persone e
capitali possono circolare liberamente tra i vari Stati
dell'Unione europea in cui vi sono circa 350 case da gioco.
Nella sola Austria, con un territorio inferiore alla regione
Lombardia, vi sono 200 casinò.
Infatti è sempre più diffuso il fenomeno di visitare,
anche tramite viaggi organizzati, sale da gioco collocate
negli Stati confinanti, quali la Francia, il Principato di
Monaco, la Svizzera, l'Austria, la Germania, la Jugoslavia,
con conseguente esportazione di valuta, al punto che gli
italiani sono i migliori clienti dei casinò europei.
E' indispensabile, pertanto, che il Parlamento si occupi
della materia, considerato che il nostro Paese è l'unico Stato
in Europa privo di una apposita legislazione ma con alcune
case da gioco funzionanti.
Peraltro i notevoli proventi che un casinò produce vengono
introitati dai bilanci comunali per il soddisfacimento dei
bisogni della comunità, in special modo per lo sviluppo
turistico, artistico e culturale.
La presenza di un numero equilibrato di case da gioco sul
territorio potenzia e sviluppa il turismo nazionale con i ben
noti vantaggi discendenti da una maggiore presenza di
popolazione straniera portatrice di valuta pregiata; in modo
particolare i benefìci riguarderebbero l'occupazione diretta
ed indotta determinante, soprattutto in questo momento
storico, per l'economia del nostro Paese.
E' acclarato che le case da gioco vanno considerate come
un'attrattiva turistica, un elemento che integra una struttura
del divertimento già esistente e, quindi, un valido elemento
di richiamo e di incentivazione per una larga corrente di
flusso turistico di qualità.
La presente proposta di legge, al capo I, prevede
l'apertura di una casa da gioco nella regione Abruzzo, con
ubicazione nel comune di Giulianova, in provincia di Teramo,
dopo aver tenuto conto dei seguenti peculiari elementi:
1) con petizione popolare in data 27 maggio 1992,
avanzata da 1800 sottoscrittori, i cittadini hanno chiesto
l'istituzione di una casa da gioco;
2) il consiglio comunale con delibera n. 74 del 30
novembre 1992, ha formalmente richiesto l'istituzione di un
casinò;
3) la particolare situazione di centro demograficamente
contenuto (circa 23.000 abitanti) e raccolto, situato a
notevole distanza dalle grandi città;
4) la centrale collocazione geografica nel medio
Adriatico in una zona a grande vocazione turistica,
caratterizzata da numerose bellezze paesaggistiche e naturali,
da beni di notevole pregio storico, archeologico e
culturale;
5) Giulianova non è sede di capoluogo di provincia e
dista da una casa gioco esistente oltre 700 chilometri;
6) la presenza di servizi e infrastrutture turistiche
qualificate, tra cui un centro congressi, in grado di ospitare
una cospicua domanda turistica, nonché di APT;
7) il facile accesso anche dalle regioni confinanti: la
città è servita da una rete ferroviaria nazionale, da strade
statali, da strade provinciali; dista dallo svincolo
autostradale della A14 appena 5 chilometri e dall'aeroporto di
Pescara circa 40 chilometri; è dotata anche di un porto
turistico;
8) Giulianova è una città situata in un bacino turistico
(costa teramana) tra i più importanti del medio-adriatico con
oltre 10 milioni di presenze turistiche stagionali;
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9) nella città si svolgono da anni corsi di formazione
professionale per croupiers.
La ripartizione degli utili tra comune, provincia e
regione vuole rappresentare il ruolo della casa da gioco in
un'area vasta per la quale si rende necessario un qualificato
intervento di promozione turistica oggi molto carente a causa
delle esigue risorse messe a disposizione per il settore
turistico da parte della regione Abruzzo.
La proposta di legge al capo II prevede l'istituzione
dell'albo nazionale dei gestori delle case da gioco, dell'albo
nazionale dei croupiers e fissa norme severe per un
controllo permanente sulla gestione delle case da gioco con
l'istituzione di un nucleo speciale di polizia (polizia dei
giochi) necessario soprattutto per impedire deviazioni
penalmente perseguibili come riciclaggio di denaro sporco,
tentativi di penetrazione mafiosa o camorristica nella
gestione.
Onorevoli colleghi, nel concludere questa relazione si
vuole ribadire l'urgenza e la necessità di approvare in tempi
rapidissimi una moderna e severa legislazione in materia:
per presentare in Europa una situazione analoga a quella
degli altri Paesi;
per dare rigorosi strumenti di controllo e di
moralizzazione, oggi inesistenti, in un settore in cui se ne
sente particolamente il bisogno.
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