| (Istituzione di una casa da gioco
nel comune di Giulianova).
1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e
722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da
gioco nel comune di Giulianova.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della giunta regionale dell'Abruzzo su
richiesta del sindaco del comune di Giulianova, previa
delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è rilasciata
per non più di trenta anni e può essere rinnovata.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 il sindaco del comune
di Giulianova deve indicare quale struttura debba essere
adibita a casa da gioco.
4. Le case da gioco di Venezia, Sanremo, Saint Vincent e
Campione d'Italia proseguono l'attività sulla base dei titoli
di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge.
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