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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3757
DDL0201-0004
Progetto di legge Camera n. 201 - testo presentato - (DDL13-201)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C201. TESTIPDL
...C201.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC201 ZZ13 ZZPD ZZPR
                        (Regolamento).
     1.  Il presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, con
  proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, previa
  deliberazione della giunta regionale, adotta il regolamento
  per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
     2.  Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
         a)  le disposizioni intese a garantire la tutela
  dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare
  riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
  prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché
 
                               Pag. 5
 
  per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti
  pubblici, e per i militari che espletano la loro attività di
  servizio nell'ambito della regione;
         b)  la specie ed i tipi di giochi che possono
  essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il
  gioco con  slot-machine;
         c)  i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
  festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
         d)  le particolari ed opportune cautele per
  assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il
  controllo delle risultanze della gestione da parte degli
  organi competenti;
         e)  le modalità per la concessione a terzi della
  gestione della casa da gioco tenendo conto:
         1) delle garanzie per l'eventuale appalto e le debite
  cauzioni;
         2) delle qualità morali e delle condizioni economiche
  che il concessionario ed il personale addetto debbono
  offrire;
         3) delle disposizioni per il regolare versamento al
  comune degli importi stabiliti per la concessione ed i
  relativi controlli, prevedendo un minimo garantito;
         4) della possibilità di revoca da parte della
  amministrazione comunale della concessione senza obbligo
  alcuno al risarcimento del danno o di indennizzo, quando
  risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
  alle condizioni previste nella concessione;
         f)  tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a
  garantire le regolarità dell'esercizio della casa da gioco e
  delle attività che vi si svolgono.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-201 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0201 TOTPAG=0010 TOTDOC=0013 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=022 PAGFIN=0005 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=020100 00 FASCIDC=13DDL0201 SORTNAV=0020100 000 00000 ZZDDLC201 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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