| (Regolamento).
1. Il presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione della giunta regionale, adotta il regolamento
per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché
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per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti
pubblici, e per i militari che espletano la loro attività di
servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il
gioco con slot-machine;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le particolari ed opportune cautele per
assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il
controllo delle risultanze della gestione da parte degli
organi competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco tenendo conto:
1) delle garanzie per l'eventuale appalto e le debite
cauzioni;
2) delle qualità morali e delle condizioni economiche
che il concessionario ed il personale addetto debbono
offrire;
3) delle disposizioni per il regolare versamento al
comune degli importi stabiliti per la concessione ed i
relativi controlli, prevedendo un minimo garantito;
4) della possibilità di revoca da parte della
amministrazione comunale della concessione senza obbligo
alcuno al risarcimento del danno o di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione;
f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a
garantire le regolarità dell'esercizio della casa da gioco e
delle attività che vi si svolgono.
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