| (Sospensione).
1. Il presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, in
caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o
del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel
versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso
di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può
disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da
gioco o la revoca dell'autorizzazione.
| |