| (Norme comuni).
1. E' vietato l'accesso ai locali della casa da gioco ai
minori. Il regolamento di cui all'articolo 2 può prevedere
ulteriori casi di divieto di accesso per soggetti che si
trovino in specifiche condizioni soggettive ostative.
2. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della
casa da gioco sono considerati pubblici.
3. Alla casa da gioco di Giulianova si applica la
disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20
agosto 1992, pubblicato nel supplemento oridinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.
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