| (Albo nazionale dei gestori
delle case da gioco).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei
soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione
delle case da gioco.
2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritte
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società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio
nazionale, anche con partecipazione di capitale di soggetti
appartenenti ad altri Stati europei.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del tesoro, sono stabiliti le modalità ed i
requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché i casi di
cancellazione dal medesimo.
4. Per l'iscrizione all'albo delle società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni
o quote delle società stesse devono essere rese nominative.
Qualsiasi trasferimento di azioni o di quote a titolo oneroso
o gratuito, o qualsiasi divisione devono essere
preventivamente autorizzati dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro. Analogamente si provvede
per la costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle
azioni o sulle quote.
5. Ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 si
applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
6. Non possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1
i soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla
conduzione di case da gioco nella Unione europea o in altri
Stati esteri.
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