| (Albo nazionale dei croupiers).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo
nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della
categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i
requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma
1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di
incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei
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croupiers sono definiti attraverso un apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di
articolazione aziendale, da stipulare fra i Ministeri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
settore e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale
dei croupiers.
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