| (Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui alla
legge 1^ aprile 1981, n. 121, è istituita, con apposito
decreto del Ministro dell'interno, la Direzione centrale per
il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di
informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da
gioco e di tutti i giochi autorizzati.
3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché
dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo
clandestino, la Direzione centrale, avvalendosi del nucleo
speciale di polizia di cui al comma 2:
a) ispeziona tutti i locali di cui si svolge il
gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui vengono
fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per
i fini di indagine e accertamento;
b) verifica per conto degli organi preposti alla
tenuta dell'albo di cui all'articolo 8 le qualifiche e le
qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società
richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;
c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal
punto di vista fiscale tutti i soci e amministratori delle
società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti
comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella
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gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa negli
ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il
gioco di azzardo.
4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco
comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente
articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini
fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.
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